Adempimenti

Prescrizione dei contributi sospesa fino a 311 giorni

L’Inps spiega gli effetti delle due neutralizzazioni legate all’emergenza Covid

di Antonello Orlando

Con la circolare 126/2021 Inps illustra le modalità applicative della sospensione dei termini di prescrizione introdotte prima dal decreto cura Italia e poi dal decreto Milleproroghe.

L’articolo 37 del decreto legge 18/2020 ha stabilito una sospensione dei termini prescrizionali dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per un totale a 129 giorni) rendendo tale periodo neutro ai fini del decorso della prescrizione; Inps ricorda, come già anticipato nella circolare 64/2020, che nel caso in cui decorso del periodo prescrizionale avesse avuto inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dei termini sarebbe stato differito automaticamente alla fine del periodo (dunque dopo il 30 giugno 2020).

L’articolo 11 del Dl 183/2020 ha previsto un’ulteriore sospensione dei termini prescrizionali di 182 giorni, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno scorso.

La circolare 126/2021 rileva che le due sospensioni possono aver generato differenti fattispecie, poiché divise da una pausa temporale.

Il primo caso esemplificato nella circolare riguarda un termine quinquennale di prescrizione caduto all’interno dei primi 129 giorni del 2020 (dal 23 febbraio): il computo del termine ha ripreso a decorrere dal 1° luglio 2020, sommando all’originario termine i 129 giorni di congelamento previsti dal decreto legge 18/2020.

Se, durante la prima sospensione, la prescrizione era stata validamente interrotta, i termini ripresi dal primo luglio possono essere stati ulteriormente sospesi per i successivi 182 giorni del decreto Milleproroghe.

Nel caso di una scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020, ad esempio il 1° luglio 2020, aggiungendo 129 giorni lo stesso sarebbe maturato il successivo 6 novembre 2020.

Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si calcola sommando le due sospensioni per un totale di 311 giorni.

Il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l’ordinario regime della legge 335/1995.

Inps ricorda che un atto interruttivo notificato durante il periodo di sospensione del decreto Mille proroghe, fra il 31 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021, ha fatto decorrere il termine di prescrizione quinquennale dal 1° luglio 2021.

Invece i contributi delle gestioni previdenziali esclusive e dei fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine servizio dei lavoratori del pubblico impiego inerenti i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 non sono toccati dalle due sospensioni in quanto i termini di prescrizione non si applicano fino alla fine del 2022.

Le due sospensioni illustrate dalla circolare sono invece efficaci per i contributi dei pubblici dipendenti riguardanti i periodi di competenza dal 2016 in avanti. Inps ricorda infine che per i datori di lavoro privati che versano i contributi dei dipendenti alla gestione ex Inpdap il computo della prescrizione non si applica fino al 31 dicembre 2019 per i periodi di competenza anteriori al 12/2014.

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