Imposte

Imposta di bollo forfettaria di 16 euro solo sui documenti con firma digitale

Con l’interpello 170 l’Agenzia precisa che se il documento anche trasmesso in via telematica è in formato Pdf l’imposta si versa per ogni foglio

di Marco Magrini

Sui documenti rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che li hanno richiesti l’imposta di bollo si applica in misura forfettaria unitaria di euro 16,00 e non in base ai fogli, ma deve trattarsi di documenti informatici conformi al Codice dell’amministrazione digitale (Cad). Se invece si tratta di un semplice documento in formato “pdf” inviato a mezzo di posta elettronica, quindi equivalente a quello rilasciato in modalità cartacea, l’imposta di bollo è dovuta nella misura ordinaria di euro 16,00 per ogni foglio. La risposta ad interpello dell’agenzia delle Entrate n. 170 del 6 aprile 2022 opera la distinzione per la misura dell’imposta in base alle rigide caratteristiche dei documenti dettate dalle disposizioni qualificatorie delle copie conformi dei documenti informatici.

Il caso

I documenti oggetto dell’istanza d’interpello sono formati in modalità digitale o dematerializzati secondo le modalità previste dall’articolo 22 del Dlgs 82/2005 (Cad) ed estratti in copia dichiarata conforme da un fascicolo digitale e a seguito di istanza degli interessati, sono trasmessi a mezzo Pec o e-mail dall’ente che detiene il fascicolo. Sia la conservazione, sia la trasmissione, delle copie dichiarate conformi, utilizzano modalità digitali e telematiche. L’attestazione di conformità sulla copia del documento costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta di bollo in base alla nota a margine dell’articolo 4 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr. 642/1972 pari a euro 16,00 per ogni foglio dal momento che trattasi di atti e provvedimenti di amministrazioni pubbliche conservati in pubblici registri.

Imposta di bollo forfettaria

È dovuta l’imposta di bollo forfettaria, senza tenere conto della lunghezza del documento, quando gli atti e/o provvedimenti richiesti sono rilasciati in via telematica ricorrendo il comma 1-quater dell’articolo 4 predetto. La forfetizzazione dell’imposta di bollo, non è subordinata solo all’invio telematico ma alla condizione di copia conforme all’originale formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis e 23-bis del Cad, cioè di documento informatico firmato digitalmente (con firma elettronica avanzata o qualificata) con marcatura temporale, come requisiti di immodificabilità, integrità e sicurezza e la riconducibilità all’autore (Notaio o pubblico ufficiale), secondo le linee guida emanate dall’Agid di cui all’articolo 71 del Cad e in base e alle regole tecniche dell’articolo 9 del Dpcm 13 novembre 2014.

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