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Agevolate le auto in pool assegnate per le vacanze

Si può evitare la tassazione del benefit, grazie al raddoppio del limite di esenzione delle erogazioni liberali in natura (da 258,23 a 516,46 euro) per il 2021

di Stefano Sirocchi

Le auto in pool assegnate ai dipendenti per il solo periodo di chiusura estiva dell’azienda possono evitare la tassazione del benefit, grazie al raddoppio del limite di esenzione delle erogazioni liberali in natura – da 258,23 a 516,46 euro (articolo 6-quinquies, Dl Sostegni 41/2021) – in vigore per il 2021.

Più precisamente, le auto tenute a disposizione per specifiche trasferte – di solito ferme nella pausa feriale – possono essere date in uso privato e gratuito ai dipendenti, ad esempio per le vacanze, senza alcun aggravio in busta paga, a patto che si rimanga sotto la soglia di esenzione. Peraltro, l’operazione sarebbe a costo zero per l’azienda, considerato che le spese di manutenzione dei veicoli noleggiati sono incluse nel canone e che al momento, a causa della pandemia, il chilometraggio effettivo dovrebbe essere parecchio inferiore a quello previsto contrattualmente.

L’agevolazione va calibrata bene, perché se invece il totale annuo dei benefit fosse sopra soglia, l’imponibilità diventerebbe piena, annullando ogni beneficio fiscale. Nel calcolo del plafond rientrano i voucher (buoni spesa e buoni carburanti) ma non i buoni pasto. L’importo da considerare è al netto di quanto eventualmente corrisposto dal dipendente.

Uso privato
I veicoli concessi al dipendente per l’uso esclusivamente personale o familiare, costituiscono compensi in natura tassabili. Ai fini della determinazione dell’imponibile si deve far riferimento al valore normale di cui all’articolo 9 del Tuir e quindi, per quanto possibile, ai listini o alle tariffe applicate, tenuto conto degli sconti d’uso e delle convenzioni.
In occasione di Telefisco 2021, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che tale valore può essere rappresentato dal canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro.

Ad esempio, non vi è alcuna tassazione né contribuzione a carico del dipendente che abbia l’auto aziendale in uso privato per il mese di agosto 2021, se il costo del relativo noleggio è pari a 516,46 euro Iva inclusa e il lavoratore non abbia percepito, né percepirà, altri compensi in natura nel corso di tutto il 2021, neppure da eventuali altri datori di lavoro.

Uso promiscuo
Viceversa, nel caso in cui il costo del noleggio del periodo di assegnazione fosse superiore a 516,46 e non vi fosse alcun versamento da parte del dipendente (per partecipazione alla spesa), si potrebbe verificare se ci sono margini per l’applicazione della disciplina della concessione del veicolo in uso promiscuo, cioè sia per ragioni private che di lavoro.

In questa circostanza bisogna distinguere se l’auto è stata immatricolata entro il 30 giugno 2020 o successivamente. Nel primo caso, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la parte riferibile all’uso privato dell’auto, secondo i criteri di cui all’articolo 9 del Tuir, e quindi scorporare l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro (risoluzione 46/E del 2020).

In sostanza – come chiarito a Telefisco 2021 – dal valore del canone di leasing o del noleggio dev’essere sottratta l’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe Aci, moltiplicata per il numero di chilometri percorsi per le trasferte.

Altrimenti, se l’auto è stata immatricolata a partire dal 1° luglio 2020, il calcolo del benefit dovrà essere parametrato al livello di emissioni di Co2 del veicolo. Alle fasce di emissioni di 0- 60, 61 - 160, 161 - 190, o superiori a 190 g/km, corrispondono rispettivamente le percentuali del 25%, 30%, 50% e 60%, da moltiplicare per il costo relativo alla percorrenza convenzionale di 15mila chilometri desumibile dalle tabelle Aci.
Poiché tale valore è su base annua, lo stesso deve essere rapportato ai giorni di assegnazione.