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Fattura con Iva per i servizi all’Onlus extra Ue

Business to business

di Fabio Pessina

La domanda

Un soggetto passivo italiano effettua una prestazione di servizi generica (servizi non in deroga) ad una associazione no profit (onlus) avente sede negli Stati Uniti. In base all’articolo 7 ter, del decreto Iva, Dpr 633/1972, per la prestazione di servizi generica vale la sede del committente e pertanto, se la prestazione avviene tra due soggetti passivi operatori economici (B2B), la stessa deve essere fatturata senza applicazione dell’imposta. Il soggetto estero è in possesso del solo codice Ein (employer identification number). Si chiede se, malgrado il soggetto estero (cliente) possieda solo il codice ein e non il codice Stn (sales tax number) possa essere considerato comunque soggetto passivo (operatore economico) e pertanto essere ricondotto all’articolo 7 ter, in riferimento alla fatturazione B2B e quindi con emissione di fattura senza applicazione dell’Iva.
H.B. – Roma

L’articolo 7-ter del decreto Iva, Dpr 633/1972, definisce il luogo di tassazione della prestazione di servizi generica, distinguendo la territorialità Iva della stessa in funzione della natura del committente: nelle prestazioni B2B (business to business) il committente è soggetto passivo di imposta e l’operazione si considererà rilevante nel paese del committente; nelle prestazioni B2C (business to consumer) il committente non è soggetto passivo di imposta e l’operazione si considererà rilevante nel paese del prestatore. Si evidenzia altresì che per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, al fine di verificare lo status di soggetto passivo, è sufficiente il possesso della partita Iva, a differenza di quanto accadeva fino al 2009, quando era necessario verificare l’effettivo utilizzo del servizio: se il servizio era riferito alla sfera istituzionale dell’ente, il committente si qualificava come privato, mentre se l’utilizzo del servizio era riferito alla sfera commerciale, tale soggetto era considerato soggetto passivo.
Occorre inoltre distinguere se il committente sia stabilito o meno in un paese dell’Unione europea. Nel nostro caso essendo Extra-Ue, l’articolo 18 del Regolamento Ue 282/2011 prevede che «Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità ha lo status di soggetto passivo:
a) qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un’attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell’Iva, a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità;
b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero Iva o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento».
Nel caso in esame, l’associazione no profit con sede negli Stati Uniti possiede unicamente l’Employer identification number (Ein) mentre non possiede il Sales tax number (Stn) che viene attribuito alle società e agli enti che devono raccogliere e pagare allo stato la sales tax. Pur non esistendo l’Iva negli Stati Uniti, il Stn viene normalmente fatto corrispondere alla partita Iva. Non essendo formalmente soddisfatto il requisito richiesto al committente per essere un soggetto passivo, l’operazione si considera rilevante nel paese del prestatore, e la fattura andrà emessa con applicazione dell’imposta.

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