Professione

I commercialisti: modifiche al nuovo elenco dei delegati alle vendite nelle esecuzioni

Il presidente del Cndcec, Elbano de Nuccio, esprime perplessità sulla norma inserita nel decreto legislativo sul processo civile

Necessarie modifiche ai criteri di formazione del nuovo elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e in tema di formazione specialistica. Lo chiede il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in merito allo schema di decreto legislativo sul processo civile, revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e esecuzione forzata.

Secondo Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale, «desta particolare preoccupazione la riscrittura dell’articolo 179-ter delle disposizioni attuazione Codice procedura civile in ordine alla formazione del nuovo elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita».

«Nel prevedere i nuovi criteri di formazione e tenuta dell’elenco – spiega de Nuccio - il legislatore delegato sembra aver trascurato le prerogative degli Ordini professionali, enti pubblici vigilati dal ministero della Giustizia e abilitati a certificare la regolarità delle posizioni dei propri iscritti e l’assenza anche di provvedimenti disciplinari assunti nei loro confronti. Aspetto, quest’ultimo, assolutamente non trascurabile per la formazione di un elenco che è pubblico e liberamente consultabile».

Per la categoria «non poche perplessità genera la scelta effettuata dal legislatore delegato nello schema, dove l’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ma è formato da un comitato presieduto dal presidente stesso o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’elenco. Le funzioni di segretario, poi, devono essere esercitate dal cancelliere del tribunale. Coloro che aspirano a essere inclusi nell'elenco, vale a dire i professionisti, devono farne domanda al presidente del tribunale».

«Non si ravvisano – è il commento dei commercialisti - effettive necessità di modificare il sistema di “reclutamento” dei professionisti, in considerazione della efficiente collaborazione finora prestata al presidente del tribunale da parte degli Ordini territoriali che, ogni triennio, raccolgono le disponibilità presso i propri iscritti e le inoltrano tempestivamente al presidente stesso. La filosofia dell’intervento, dunque, non appare basata su necessità di organizzare con maggior cura o efficientare il “processo” di formazione dell'elenco. Al contrario, tutto il meccanismo ideato nello schema di decreto sembra contraddistinto da una certa farraginosità che potrebbe generare ritardi nella formazione dell'elenco».

Ulteriori perplessità vengono segnalate sui requisiti individuati per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco. «La previsione non è assolutamente condivisibile e, in considerazione anche della sospensione dell'attività dei professionisti e degli uffici giudiziari durante la pandemia, andrebbe rimeditata prevedendo di rimodulare il numero degli incarichi (cinque e non dieci) e comprendendo nel computo anche altri funzioni, per l’assolvimento delle quali il professionista vanta esperienza di vendita sotto la diretta vigilanza dell’autorità giudiziaria», afferma la consigliera nazionale delegata a Funzioni giudiziarie e Adr, Giovanna Greco.

Perplessità vengono espresse dalla Greco anche in ordine all’esigenza della formazione specialistica per i professionisti delegati alle vendite. «Non si condivide – spiega - la necessità di una valutazione finale attestata dal superamento con profitto di una prova di esame, trattandosi nel caso dei delegati alle vendite di professionisti e non di studenti iscritti dei quali si intende saggiare le competenze». «Nell’ottica di favorire i professionisti, peraltro, sarebbe auspicabile valutare anche corsi di formazione seguiti nel campo delle procedure concorsuali e del sovraindebitamento oltre a riconoscere l’equipollenza dei percorsi formativi specialistici con i corsi di formazione professionale continua obbligatoria che gli iscritti agli albi devono ex lege effettuare con cadenza annuale», conclude la consigliera nazionale.

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