Niente registratore telematico per la società che svolge attività promozionale per il produttore
È l’effettivo esercizio di un’attività di commercio al dettaglio che comporta l’obbligo di adozione del registratore telematico e non l’aver ottenuto l’autorizzazione amministrativa per svolgere tale attività
La società non deve dotarsi del registratore telematico. L’articolo 2 del Dlgs 127/2015, ha previsto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al dettaglio e le operazioni assimilate, elencate nell’articolo 22 del decreto Iva (Dpr 633/1972). Nel caso esposto dal lettore, l'unica attività svolta dalla società è quella di carattere promozionale svolta nei confronti del soggetto produttore. In altri termini, è l’effettivo esercizio di un’attività di commercio al dettaglio che comporta l’obbligo di adozione del registratore telematico e non l’aver ottenuto l’autorizzazione amministrativa per svolgere tale attività. Più in generale, per completezza d’informazione, si ricorda che quand’anche si configurasse un effettivo esercizio di vendita al dettaglio, non sussiste l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi se il contribuente sceglie di emettere fattura. Tale aspetto è stato confermato dall’agenzia delle Entrate (circolare 3/E/2020 e risoluzione 6/E/2020).
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