Controlli e liti

Ancora troppi equivoci sui tributi da ravvedere

di Dario Deotto

I principi che vanno ribaditi in tema di ravvedimento operoso è che l’istituto “guarda” sempre alla sanzione edittale (che, in taluni casi, risulta graduata a seconda del momento in cui viene eseguito l’adempimento) e che per l’entità della riduzione della penalità da ravvedimento occorre sempre avere a riguardo il momento in cui la stessa sanzione ridotta viene versata.

Ad esempio, se un tributo viene pagato con dieci giorni di ritardo, la sanzione edittale risulta – in base all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 – pari al 10% (l’1% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo). Poiché non è necessario che il ravvedimento – con il pagamento delle sanzioni ridotte e degli interessi – avvenga nello stesso momento in cui il tributo è stato versato in ritardo (chiaramente, con il rischio che, se giunge nel frattempo un atto ostativo, questo impedisce il perfezionamento del ravvedimento), il contribuente può eseguire il versamento della sanzione ridotta anche successivamente. L’entità della sanzione ridotta è quella riferita al momento in cui la stessa viene versata. Ad esempio, nel caso del tributo versato con dieci giorni di ritardo, se il contribuente effettua il ravvedimento 100 giorni dopo, egli dovrà corrispondere la sanzione ridotta di 1/8 sulla sanzione edittale del 10 per cento. Questa è la dimostrazione lampante che non esiste alcun ravvedimento cosiddetto “sprint”.

Ravvedimento in più tranche

Va tenuto conto anche della difficoltosa previsione dell’articolo 13-bis del Dlgs 472/1997 – riferita al ravvedimento parziale – la quale disciplina pure l’ipotesi in cui il versamento tardivo del tributo venga eseguito in più tranche. In tal caso, il contribuente può effettuare il ravvedimento autonomamente per i singoli versamenti, applicando le riduzioni del ravvedimento a seconda del momento in cui viene versata la sanzione ridotta.

Altrimenti, il contribuente può effettuare il ravvedimento in un’unica soluzione per tutti i tardivi versamenti, applicando alla sanzione edittale relativa ai tardivi versamenti la riduzione riferibile al momento in cui viene effettuata la regolarizzazione complessiva.

Violazioni prodromiche

Un altro aspetto – spesso dibattuto – è quello della ravvedibilità della violazione prodromica (esempio: omessa fatturazione) e il legame con l’omesso versamento conseguente. In tal caso – è bene specificarlo – non c’è alcun “assorbimento” della sanzione per l’omesso versamento in quella della violazione prodromica. Semplicemente non c’è alcuna sanzione per l’omesso versamento. Infatti, la sanzione per quest’ultima si applica al mancato pagamento determinato direttamente da parte del contribuente in sede di saldo, acconto, liquidazione periodica e così via. Ne deriva che se, ad esempio, il contribuente non emette una fattura, non c’è alcuna sanzione conseguente all’omesso o minore versamento che ne è derivato in sede di liquidazione periodica: che quindi non va ravveduta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©