I temi di NT+Le parole del non profit

Associazioni culturali, resta solo la possibilità del 5 per mille con l’ingresso nel Terzo settore

Con l’esclusione dagli elenchi del 2 per mille del 2022 va attentamente valutato l’accesso al Registro unico

Per le associazioni culturali salta il 2 per mille 2022 ma resta la chance del 5 per mille con l’ingresso nel Terzo settore. La legge di Stabilità 2016 ha introdotto, per la prima volta, la possibilità di destinare una quota pari al 2 per mille dell’Irpef a favore di associazioni culturali, oltreché partiti o movimenti politici (articolo 1, comma 985, della legge 208/2015 e Dpcm 21 marzo 2016). Una misura che ha trovato poi conferma anche nel 2021 con il decreto Agosto, al fine di supportare le attività di interesse generale promosse dalla realtà non profit in ambito culturale (articolo 97-bis del Dl 104/2020 e Dpcm 16 aprile 2021). Nonostante meritevole sia la destinazione delle risorse, il 2 per mille pecca tuttavia di discontinuità, trovando in questi anni applicazione per le associazioni culturali con modalità “a singhiozzo”. Prova ne è la mancata proroga per l’anno in corso di questa importante agevolazione.

Le associazioni culturali non sono infatti ricomprese tra gli enti beneficiari del 2 per mille 2022, come dimostrano anche i modelli delle dichiarazioni redditi persone fisiche pubblicati dall’agenzia delle Entrate. Resta, tuttavia, ferma la chance del 5 per mille ove le associazioni accedano al Registro unico del Terzo settore (Runts). Con l’avvio del Runts, a decorrere dallo scorso novembre, è cambiata infatti la categoria degli enti del volontariato beneficiari del 5 per mille, sostituita da quella degli enti del Terzo settore (Ets). Con la conseguenza che possono accedere al contributo solo ove in possesso dei requisiti come Ets e siano iscritte nel Registro unico (articolo 1 del Dpcm 23 luglio 2020).

L’accesso nel Runts assume particolare rilevanza anche per il fatto che la cultura rientra espressamente tra i settori di attività di interesse generale degli Ets, sia come attività culturale di interesse sociale che attività turistica di interesse culturale (articolo 5, comma 1, lettere i e k del Dlgs 117/2017 , Codice del Terzo settore o Cts). Come Ets, l’associazione peraltro accede non solo al contributo del 5 per mille ma anche a tutti i benefici (fiscali e non) riconnessi a tale qualifica e previsti dal Codice del Terzo settore. Si pensi, ad esempio, alle nuove forme di amministrazione condivisa con la Pubblica Amministrazione, che si applicano in deroga al Codice appalti (articoli 55 e successivi del Cts).

A livello fiscale, l’ingresso o meno tra gli Ets assume rilievo, posto che con la definitiva operatività dei regimi fiscali del Cts – subordinati al vaglio Ue – verrà meno la possibilità per gli enti culturali di continuare a beneficiare delle agevolazioni Ires e Iva legate alla legge 398/1991 (articolo 102, comma 2, lettera e del Cts).

Altro aspetto da valutare riguarda, poi, la cumulabilità delle agevolazioni del 2 e 5 per mille. Il legislatore ha chiarito che l’accesso al 2 per mille non osta all’iscrizione nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille, ammettendo espressamente la possibilità per le associazioni culturali di fruire di entrambi i contributi (articolo 2, comma 5 Dpcm 16 aprile 2021).

Pertanto, l’ingresso nel Runts e l’adozione della qualifica di Ets potrà essere valutato anche sotto questo profilo, giacché non farà venir meno la possibilità di fruire anche del 2 per mille, ove questo dovesse essere in futuro rifinanziato.