Come fare perImposte

Tax credit carta, domande distinte per ciascuna annualità

di Monica Greco

  • Quando Entro il 31 gennaio 2022

  • Cosa scade Istanza credito di imposta per acquisto della carta

  • Per chi Imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte Roc

  • Come adempiere Domanda telematica su area riservata “impresainungiorno.gov.it”

1In sintesi

Le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Roc possono presentare, fino al 31 gennaio 2022, le domande di ammissione per l’anno 2020 e per l’anno 2021 al credito d’imposta, parametrato alle spese sostenute, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Il credito è stato introdotto per l’anno 2020 dall’articolo 188 del decreto Rilancio e, successivamente, esteso per l’anno 2021 dall’articolo 67, commi da 9-bis a 9-quater, del Dl 73/2021, convertito nella legge 106/2021 grazie all’incremento dello specifico Fondo per il pluralismo dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 198/2016.

Le modalità applicative per accedere al credito d’imposta per l’acquisto della carta sono contenute nella recente circolare del 14 dicembre 2021 del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria

La presentazione della domanda di accesso al credito d’imposta scade il prossimo 31 gennaio 2022: il termine riguarda entrambe le annualità visto che è arrivato solo il 9 dicembre 2021 (decisione n. C (2021) 7601 final) il parere favorevole della Commissione europea, in merito alla compatibilità della misura agevolativa con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato.

È proprio con la decisione Ue che arriva il via libera al credito di imposta per l’acquisto della carta per gli anni 2020 e 2021, con riferimento alle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2019 e 2020.

La disciplina in commento prevede che, al riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite 2020 e 2021, si applichino le disposizioni già introdotte per il credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell’anno 2004, ovvero l’articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 350/2003 e il Dpcm 318/2004, la cui disciplina è stata successivamente estesa alle spese sostenute nel 2005 dall’articolo1, comma 484, della legge 311/2004.

Si tratta, dunque, del rifinanziamento di un’agevolazione già prevista negli anni 2005, 2006 e 2012 rispettivamente per le spese per l’acquisto della carta sostenute dalle imprese editoriali rispettivamente negli anni 2004, 2005 e 2011.

Ricordiamo, per inciso, che sempre il 31 gennaio 2022 scade entro il quale le imprese editrici di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), del Dlgs 70/2017, che hanno provveduto, nel corso dell'anno 2021, ad adeguare il proprio assetto societario, in conformità a quanto previsto dalla legge, devono presentare la domanda di contributo pubblico all’editoria nell’attuale configurazione giuridica, indicando la tipologia per la quale il contributo è richiesto tenuto conto della prevalenza della forma societaria nel corso dell'anno.

2I beneficiari

I soggetti beneficiari che possono accedere all’agevolazione in esame sono le imprese editrici di quotidiani e periodici che hanno:
sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello spazio economico europeo;
residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
codice di classificazione Ateco “58 - Attività editoriali” indicato nel Registro delle imprese e, precisamente, aventi le seguenti specificazioni:
- 58.13 (edizione di quotidiani);
- 58.14 (edizione di riviste e periodici);
iscrizione al Roc (Registro degli operatori della comunicazione), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3La misura e l’utilizzo del credito d’imposta

Il credito di imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite è riconosciuto:
per l’anno 2020: il decreto Rilancio (articolo 188 del Dl 34/2020) ha disposto un credito nella misura del 10% della spesa sostenuta nell'anno 2019, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa;
per l’anno 2021: il decreto Sostegni-bis (articolo 67, comma 9-bis del Dl 73/2020) ha esteso la disciplina alle spese sostenute nel 2020, sempre nella misura del 10%, entro il limite di 30 milioni per il 2021, che costituisce tetto di spesa.

La circolare del Dipartimento per l’informazione e l’editoria precisa che il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili, con:
● ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea;
● i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al Dlgs 70/2017.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Il riconoscimento del credito d’imposta avviene mediante appositi decreti, emanati del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in cui sono contenuti gli elenchi dei soggetti cui è riconosciuto, per ciascuna annualità, il credito d’imposta, con il relativo importo a ciascuno spettante. Inoltre, tali informazioni saranno oggetto di pubblicità direttamente sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta, inoltre, non è rimborsabile.

Il modello F24 può essere presentato:
a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione degli elenchi dei soggetti beneficiari;
● per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore a 150 mila euro, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione alla fruizione trasmessa dal Dipartimento per l'informazione e l’editoria, dopo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’articolo 92 del Dlgs 159/2011.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi:
● relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo;
● redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di concessione del credito, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare.

4Le spese ammissibili e la certificazione

Le spese ammesse al credito d’imposta in esame sono quelle sostenute nell’anno 2019 e nell’anno 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della legge 350/2003.

Sono escluse le spese per l’acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie. Le predette spese debbono risultare da apposita certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione.

I dati della certificazione afferiscono al credito d’imposta per gli anni 2020 e 2021 e precisamente, se il soggetto ha l’esercizio finanziario:
● coincidente con l’anno solare: la certificazione, rilasciata dai soggetti abilitati per ciascun anno di riferimento dell’agevolazione, riguarda l’intero bilancio o i soli costi per l'acquisto della carta, sostenuti rispettivamente nell’anno 2019 e nell'anno 2020;
● non coincidente con l’anno solare, sono richieste, rispettivamente:
- per il 2020: le certificazioni del bilancio, ovvero dei soli costi sostenuti per l’acquisto della carta relative all’esercizio 2018/2019 e all’esercizio 2019/2020, con l’indicazione della carta acquistata nella quota parte dell'anno 2019;
- per il 2021: le certificazioni del bilancio, ovvero dei soli costi sostenuti per l’acquisto della carta, come sopra descritte, relative all’esercizio 2019/2020 e all’esercizio 2020/2021, con l’indicazione della carta acquistata nella quota parte dell'anno 2020.

La certificazione dovrà evidenziare i costi sostenuti per l’acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione dei giornali quotidiani e dei periodici, calcolati al netto del costo relativo all’acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

5La presentazione della domanda

È scattato a dicembre 2020 e si conclude a fine gennaio 2022 l’arco di tempo entro il quale è possibile inviare le domande per l’accesso al credito di imposta per l’acquisto della carta per gli anni 2020 e 2021.

Più precisamente dal 15 dicembre 2021 e sino al prossimo 31 gennaio 2022 le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Roc possono presentare le domande di ammissione per l’anno 2020 e per l’anno 2021 al credito d’imposta, parametrato alle spese sostenute, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Le domande di ammissione devono essere distinte per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Ricordiamo che l’agevolazione è riconosciuta nel limite dello stanziamento previsto, pari a 30 milioni di euro per ciascuna annualità, che costituisce tetto di spesa.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.

La domanda deve essere presentata telematicamente, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa.

È disponibile, dopo essersi autenticati mediante Spid, Cns o Cie, una procedura nell’area riservata del sito “impresainungiorno.gov.it”, dal link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta" del menù “Servizi on line”.

La domanda di accesso include idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000 redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la predetta procedura telematica, attestante:a) l’iscrizione dell’impresa al Registro degli operatori di comunicazione; b) la sede legale dell’impesa; c) la residenza fiscale dell’impresa ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale; d) che l’impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili; e) che l’impresa non ha ricevuto il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 198/2016 e al Dlgs 70/2017; f) che l’impresa non ha ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e, nel caso, ha adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi; g) le testate edite, per le quali si chiede l’agevolazione, con la specificazione che le stesse non rientrano tra i prodotti editoriali espressamente esclusi dal beneficio, ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della legge 350/2003; h) l’importo della spesa sostenuta, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta e l’elenco delle relative fatture, al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie; i) che la spesa per la carta per la quale si chiede l’agevolazione si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana o di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente; j) che i costi sostenuti, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispondenti ai requisiti ed ai criteri di cui sopra, risultano evidenziati nella apposita certificazione; k) qualora il credito di imposta richiesto superi l’importo di euro 150mila, la dichiarazione sostitutiva dovrà altresì attestare le generalità e il codice fiscale dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia, di cui all’articolo 85 e all’articolo 91, comma 5, del Dlgs 159/2011, con l’indicazione delle generalità e dei codici fiscali dei familiari conviventi di maggiore età dichiarati dai suddetti soggetti (articolo 85, comma 3, del Dlgs 159/2011).

La documentazione a sostegno della domanda per l’ammissione all’agevolazione non deve essere allegata in sede di invio dell’istanza telematica, ma dovrà essere conservata dall’impresa e tenuta a disposizione ed esibita all’Amministrazione in fase di controllo successivo.

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