L'esperto rispondeAdempimenti

Immobili in comodato, così la riduzione dell’Imu

La mancata dichiarazione Imu al comune non comporta la decadenza dallo sconto fiscale del 25%, il comune però potrebbe comminare una sanzione di 50 euro per errore formale

di Pasquale Mirto

La domanda

L’articolo 3-quater, del Dl 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, elimina gli obblighi dichiarativi per fruire delle agevolazioni Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato. L’eliminazione di detti obblighi dichiarativi si può applicare per la dichiarazione per l’anno di imposta 2018 ? Successivamente al 28 giugno 2019, sono intervenute disposizioni, circolari, risoluzioni che hanno negato l’eliminazione dell’obbligo dichiarativo per l’anno di imposta 2018?
A. G. - Cosenza

Con l’articolo 3-quater del Dl 34/2019 si è espressamente previsto che, ai fini dell’applicazione della riduzione del 25% dell’imposta, il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa mediante la dichiarazione Imu, «nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione». Tale disposizione si rende applicabile a decorrere dall’anno d’imposta 2019, non ravvisandosi in norma la possibilità di un’applicazione retroattiva. Peraltro, per il 2018 la dichiarazione Imu non era prevista a pena di decadenza, sicché si ritiene che in caso di omessa dichiarazione il Comune al più potrà applicare la sanzione di 50 euro per errore formale, ma non potrà negarsi il diritto alla riduzione del 25% dell’imposta. Si precisa, poi, che con la nuova Imu 2020 l’esonero dichiarativo previsto dal Dl 34/2019 non è stato riconfermato, ciononostante nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu, approvate con Dm del 29 luglio 2022, il ministero delle Finanze precisa che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 431 del 1998, è venuto meno l’obbligo dichiarativo dal momento che ormai i Comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta da parte del contribuente. Precisa il Ministero «ed invero, tramite Puntofisco, i comuni: – possono accedere puntualmente alle locazioni risultanti in Anagrafe tributaria, nella banca dati relativa all’imposta di registro dell’agenzia delle Entrate; – hanno a disposizione una fornitura delle locazioni in essere nell’anno. Tale fornitura, effettuata a settembre, contiene le locazioni in corso nell’anno precedente relative agli immobili di competenza del comune. Al riguardo, occorre evidenziare che la fornitura stessa contiene anche l’informazione circa della tipologia contrattuale (L2 per le locazioni agevolate); circostanza questa che di conseguenza fa venire meno l’obbligo dichiarativo per la fattispecie in argomento».

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