Controlli e liti

Legittima la rimessione in termini se scade la firma digitale del difensore

Per la Cgt Bologna la costituzione in giudizio è idonea se il ricorso è comunque regolare: anche se il termine è spirato rileva il motivo di forza maggiore o caso fortuito

di Rosanna Acierno

La scadenza del dispositivo di firma digitale del difensore del ricorrente nel lasso temporale che intercorre tra la notifica del ricorso e la costituzione in giudizio è da considerarsi causa idonea a determinare la rimessione in termini qualora il deposito (con firma scaduta) sia comunque avvenuto tempestivamente, a nulla rilevando il mancato perfezionamento. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la terza sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna in una recente sentenza i cui estremi sono ancora inediti.

Secondo le regole del processo tributario telematico, tutti gli atti processuali, prima di essere notificati e, successivamente, depositati devono essere firmati digitalmente. In particolare, prima della notifica via Pec del ricorso occorre predisporre l’atto in un file che deve essere nativo digitale in formato .pdf/A e sottoscrivere lo stesso con firma digitale, necessariamente con estensione Cades o Pades.

Una volta perfezionata la notifica, occorre procedere poi con la costituzione in giudizio e, dunque, con il deposito tramite la piattaforma Sigit del ricorso e degli allegati (tutti debitamente sottoscritti con firma digitale) entro il termine di 30 giorni (salvo il caso di ricorso/reclamo per il quale il termine di costituzione è sospeso per 90 giorni).

Ma cosa accade se, dopo la notifica del ricorso e prima della costituzione in giudizio, interviene la scadenza del certificato digitale collegato alla firma digitale del difensore?

A causa della intervenuta scadenza, infatti, sebbene il difensore provi comunque a costituirsi tempestivamente in giudizio, la piattaforma Sigit non ne consente il perfezionamento, trattandosi di un errore classificato come «bloccante».

In tal caso, dunque, il difensore è chiamato non solo a rinnovare la validità della propria firma digitale, ma anche a depositare nuovamente tramite Sigit gli atti sottoscritti con firma digitale valida.

Laddove poi il nuovo deposito avvenga in seguito al decorso del termine stabilito dalla normativa (30 giorni o 90 giorni dalla notifica del ricorso), è necessario che il difensore con successiva memoria chieda al giudice di primo grado la rimessione in termini ai sensi dell’articolo 153, comma 2 del Codice di procedura civile (operante anche nell’ambito del processo tributario).

Tale articolo 153 del Codice consente, infatti, di essere rimessi in termini per espletare adempimenti processuali rispetto ai quali è ormai spirato il termine di decadenza, ove si dimostri di non aver potuto rispettare la scadenza per forza maggiore o caso fortuito. Ed è proprio questa la questione affrontata nella sentenza in commento dai giudici bolognesi che hanno ritenuto che la scadenza della firma digitale del difensore possa rappresentare un valido presupposto per la sua applicazione.

Ad avviso del collegio giudicante, infatti, ciò che rileva in questi casi è che il difensore abbia comunque tentato nei 30 giorni il deposito, non avendo invece alcuna importanza il fatto che il sistema non ne abbia consentito il perfezionamento.

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