Professione

Commercialista in malattia e incombenze fiscali, richiesta preventiva all’Agenzia

La misura è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2022, ma non c’è ancora una procedura concordata con le Entrate

di Federico Gavioli

La grave malattia o l’infortunio del commercialista e la sospensione delle incombenze fiscali per i propri clienti, novità introdotta dalla legge di Bilancio 2022, non ha ancora allo stato attuale una procedura concordata con l’Agenzia delle Entrate; è il chiarimento fornito dal CNDCEC con il Pronto ordini del 25 gennaio 2023, n. 10.
La risposta del consiglio nazionale dei commercialisti è fornita a seguito della richiesta di un Ordine territoriale che chiedeva delucidazioni in merito all’iter da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini relativi gli adempimenti tributari, a carico del libero professionista, in caso di malattia o di infortunio.

Cosa prevede la legge di Bilancio 2022

L’articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 234/2021, di Bilancio 2022, introduce una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.

Le norme in esame si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero qualora il professionista sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale.In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico , ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento.

Nelle fattispecie in esame, i termini per i suddetti adempimenti, nel caso di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, con obbligo di esecuzione dell’adempimento (qualora sia scaduto il relativo termine) entro il giorno successivo alla fine della sospensione, ferma restando la suddetta esclusione di responsabilità , e delle relative sanzioni penali e pecuniarie amministrative , per il suddetto arco temporale di sessanta giorni.

La risposta del CNDCEC

Osserva il CNDCEC che allo stato attuale non esiste un iter procedimentalizzato concordato con l’agenzia delle Entrate da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio, non avendo l’Agenzia delle Entrate, individuato per ciascuna casistica la documentazione occorrente.

Il CNDCEC in presenza delle fattispecie e dei presupposti previsti dalla legge, consiglia di preparare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesta la sussistenza della grave malattia e degli altri presupposti, oltre alla documentazione richiesta dalla normativa di riferimento.

È consigliabile, conclude il documento del CNDCEC, contattare preventivamente l’Ufficio dell’agenzia delle Entrate territorialmente competente per avere conferma sulla documentazione da inviare, dell’iter da seguire e dei termini entro cui tale documentazione va inviata.

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