Diritto

Cartelle, notifica valida anche se l’allegato è in formato «pdf»

L’ordinanza 19216 di Cassazione: è indifferente l’uso di un atto nativo digitale o della copia informatica

di Laura Ambrosi

Per la notifica della cartella di pagamento non è necessario che l’allegato alla pec abbia estensione «p7m», atteso che con la consegna telematica l’atto ha raggiunto lo scopo legale. Inoltre, è corretto condannare la parte privata alla rifusione delle spese di lite anche se l’Agenzia si è difesa per il tramite di propri funzionari. Ad affermare questi principi è la Cassazione con l’ordinanza n. 19216 depositata il 15 giugno.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento. Tra i diversi motivi di ricorso, la contribuente eccepiva l’assenza della firma digitale in quanto notificata in pdf e non «p7m». Entrambi i giudici di merito confermavano la legittimità del provvedimento. La contribuente ricorreva così Cassazione ribadendone l’invalidità ed eccependo la violazione della norma sulle spese di lite. L’Agenzia, infatti, nei gradi di merito si era difesa con proprio funzionario e pertanto, non aveva alcun diritto alla liquidazione in suo favore.

Innanzitutto, i giudici di legittimità, dall’analisi della norma hanno rilevato che la notifica della cartella di pagamento può avvenire indifferentemente allegando al messaggio Pec sia un documento informatico (atto nativo digitale), sia una copia per immagini di un originale cartaceo (copia informatica). Tale conclusione è altresì confermata dalle norme sul processo telematico in base alle quali le firme digitali di tipo «cades» e «pades» sono entrambe equivalenti, sia pure con le differenti estensioni «p7m» o «pdf».

La Suprema Corte ha così precisato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento, non osta all’applicazione di istituti del diritto processuale, tanto più quando c’è un espresso richiamo degli stessi nella disciplina tributaria (ad esempio nelle norme sulla notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento che richiamano espressamente il Cpc).

In conclusione, quindi, per la notifica della cartella di pagamento non è necessaria, ai fini della validità, una pec con estensione «p7m» del file allegato, atteso che la consegna telematica ha comportato comunque la conoscenza dell’atto.

In riferimento alle spese di lite, la Cassazione ha rilevato che l’articolo 15 del Dlgs 546/1992, non introduce alcuna deroga se l’amministrazione è assistita da un proprio funzionario, limitandosi a prevedere l’applicazione del compenso degli avvocati ridotto del 20%. In tale contesto, i giudici di legittimità hanno escluso di confermare un’isolata pregressa pronuncia (27444/2020) dando prevalenza al tenore testuale della norma. Sarebbe auspicabile, però, che il rigore con il quale viene puntualmente condannato il contribuente alla refusione delle spese di lite, sia adottato anche quando la soccombenza è dell’amministrazione.

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