Controlli e liti

Ici e Imu, sanzione unica per violazioni di più anni

L’ordinanza 22477/2022 della Cassazione precisa che per i contenziosi pendenti il giudice quantifica gli importi considerando le liti definite

di Laura Ambrosi

Si applica un’unica sanzione per la violazione Ici/Imu di più periodi di imposta se relativa allo stesso immobile. In caso di giudizi pendenti, è il giudice a dover quantificare le somme facendo una ricognizione delle liti già definite con sentenza. Così l’ordinanza 22477/2022 della Cassazione.

La vicenda trae origine da alcuni accertamenti Ici/Imu notificati a una società relativi a più annualità con i quali il Comune assoggettava dei terreni a imposta nel presupposto che si trattasse di aree fabbricabili. La contribuente impugnava tutti i provvedimenti eccependo tra i diversi motivi anche l’illegittimità delle sanzioni, perché non era stato applicato l’istituto del cumulo giuridico. Tale eccezione veniva confermata in appello e il collegio demandava al Comune la nuova determinazione delle sanzioni.

Contro la decisione, la società ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha innanzitutto ricordato che in tema di Ici in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa a uno stesso immobile, per più annualità, si applica il regime della continuazione attenuata prevista dall’articolo 12, comma 5, del Dlgs 472/97. Questa norma consente di irrogare un’unica sanzione pari a quella base aumentata dalla metà al triplo.

Quindi, in caso di violazioni per periodi di imposta diversi, l’ufficio in sede di notifica dell’atto deve ricostruire un’unica serie progressiva che comprende anche le violazioni precedentemente contestate. Deve cioè determinare l’importo considerando quanto già indicato negli atti precedenti.

Tuttavia, i giudici di legittimità hanno precisato che tale norma (articolo 12, comma 5) prevede l’applicabilità del principio anche in ambito processuale. Quando siano pendenti più giudizi, il giudice a cui è devoluta la cognizione dell’ultimo degli atti sanzionatori deve individuare, infatti, tutte le pronunce intervenute nei singoli processi e ricostruire un’unica sanzione unitaria.

Pertanto in fase processuale, qualora l’Amministrazione non abbia provveduto all’applicazione del cumulo previsto, è il giudice che deve stabilire il totale dovuto dal contribuente. Tale onere sussiste anche quando i giudizi sono stati riuniti.

Nel caso esaminato la Ctr, dopo aver riconosciuto l’applicazione del cumulo anziché rideterminare autonomamente la sanzione complessiva, ha demandato al Comune, senza spiegare il perché della decisione. Da qui l’accoglimento del ricorso.

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