Adempimenti

TELEFISCO/1 Deduzione Irap per gli stagionali anche negli esercizi a cavallo

di Cristiano Margheri e Federico Susini

In caso di esercizio non coincidente con l’anno solare il costo per lavoro stagionale è integralmente deducibile ai fini Irap per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2018. È quanto chiarito dalle Entrate nel corso dell’ultima edizione di Telefisco.

L’articolo 1, comma 116 dell’ultima legge di Bilancio ha previsto, per l’anno 2018, la piena deducibilità del costo per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. Tale disposizione, stante il rispetto delle citate condizioni, ha di fatto esteso anche ai lavoratori stagionali (ma solo per il 2018) il regime di deduzione integrale del costo previsto per i lavoratori a tempo indeterminato, in luogo della deduzione al 70% prevista a regime.

La formulazione della norma ha tuttavia determinato, nella parte in cui individua nell’anno 2018 il limite temporale di deduzione integrale del costo, la necessità di un chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate circa la sua applicazione nei confronti di soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare.

Infatti, il riferimento all’anno 2018, inteso come anno solare, poneva il dubbio se tali soggetti avrebbero dovuto applicare la deduzione integrale del costo per i lavoratori stagionali soltanto per la parte di periodo di imposta racchiusa nel 2018, applicando invece la deduzione del 70% per la parte di periodo di imposta non ricompresa nel medesimo anno. Ciò avrebbe comportato la necessità di ricorrere a calcoli molte volte complessi per individuare correttamente la quota di deduzione fruibile in ciascuno dei due periodi di imposta a “cavallo” di anno.

L’auspicato chiarimento è giunto nell’ambito di Telefisco, dove è stato chiarito che, in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la previsione che riconosce ai fini Irap la piena deducibilità del costo del lavoro stagionale esplica i propri effetti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Tale chiarimento risulta quantomai opportuno e condivisibile, consentendo, a questi soggetti, di applicare la piena deducibilità del costo nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio). Ciò vuol dire che se ad esempio il periodo di imposta della società Alfa chiude il 31 marzo 2018, la deduzione del 100% del costo del personale stagionale troverà applicazione per il periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2019 (periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge in commento). Come evidenziato, la disposizione in esame ha invece lasciato immutate le altre condizioni previste dall’articolo 11, comma 4-octies del Dlgs n. 446/1997 ai fini della deduzione Irap del costo del personale impiegato stagionalmente.

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