Controlli e liti

Isa, le liste selettive per i controlli fiscali su base triennale

Per il bollino di qualità in contenzioso punteggio già fissato dalla norma

Liste selettive per i controlli fiscali in base agli Isa su base triennale anche per il periodo d’imposta 2022. È uno dei chiarimenti della circolare 12/E/2023, che fa il punto sui principali elementi operativi applicabili agli Isa relativi all’anno d’imposta 2022.

Il documento ripercorre le principali tappe normative e di prassi che hanno portato all’elaborazione del software Isa 2023 (versione attualmente in vigore: 1.0.0 del 28 aprile 2023) nel quale sono stati trasfusi gli adattamenti necessari per adeguare la curva del software alle mutate esigenze economiche dettate dalla contingenza verificatasi nel 2022, in un percorso generale che sotto il profilo procedurale non ha riscontrato elementi di novità.

La circolare 12/E ricorda che ai fini dell’attività di controllo l’articolo 24 del Dl 73/2022 dispone che, nelle attività di analisi e controllo previste dall’articolo 9-bis, comma 14, del Dl 50/2017, che si poggiano sul punteggio Isa, Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate, debbano tenere conto:

per il 2021, anche del livello di affidabilità “più elevato” derivante dall’applicazione degli Isa per il 2019 e 2020;

per il 2022, anche del livello di affidabilità “più elevato” derivante dall’applicazione degli Isa per il 2020 e 2021.

Questo al fine di non basare l’analisi del rischio evasione su un’annualità in cui, l’emergenza Covid-19 da un lato e la crisi economica/energetica derivante anche dal conflitto russo ucraino dall’altro, fanno si che il risultato Isa singolarmente considerato non sarebbe in grado di valutare appieno eventuali sintomi di evasione che potrebbero emergere dall’analisi statistica veicolata dagli indicatori.

La circolare ricorda anche l’introduzione dal periodo d’imposta 2022 di un nuovo beneficio premiale utilizzabile in ambito contenzioso. Si tratta della novità riguarda l’esenzione dalla prestazione della garanzia prevista in caso di istanza di sospensione dell’atto impugnato, ex articolo 47 del Dlgs 546/92, per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”, ossia per i contribuenti ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. Il documento di prassi specifica che, a differenza dei benefici “classici”, tale nuova premialità non necessita di un provvedimento direttoriale che, per ciascun anno, individui le soglie di affidabilità cui correlare l’accesso ai benefici, poiché già la norma ha individuato tale soglia.

Infine con l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica, scompare anche il relativo beneficio Isa.

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