Controlli e liti

Cessione d’azienda, imposta di registro al netto dei debiti inerenti

Per la Cgt di Rimini a determinare la base imponibile concorrono le altre passività trasferite

di Marcello Maria De Vito

Ai fini dell’imposta di registro, la corretta determinazione della base imponibile nella cessione d’azienda deve essere effettuata alla luce dell’inerenza di debiti trasferiti. Le passività inerenti all’azienda sono deducibili, mentre quelle non inerenti costituiscono un’ipotesi di accollo di debito e, come tali, concorrono a determinare in positivo la base imponibile. Sono questi i principi affermati dalla Cgt di Rimini con la sentenza 105/1/2023 (presidente e relatore Di Bisceglie).

Una società cedeva un’azienda per 10mila euro. Nell’atto era indicato che il valore era costituito da attività per 140mila euro e da passività aziendali per 130mila. L’ufficio notificava avviso di liquidazione con il quale disconosceva le passività e rettificava l’imponibile della cessione in 140mila euro: l’articolo 43, comma 2, del Dpr 131/86, ricorda l’ufficio, stabilisce che i debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell’atto concorrono a formare la base imponibile.

La società impugnava l’atto contestando la violazione dell’articolo 51, comma 4, del Dpr 131/86, secondo il quale il valore dell’azienda deve essere determinato al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.

Resisteva l’ufficio, affermando che ai fini del valore dell’azienda rileva non solo quanto effettivamente pagato, ma anche le passività trasferite alla parte acquirente unitamente al cespite, configurandosi le stesse quali accolli di debito. Secondo le Entrate la giurisprudenza di legittimità aveva da tempo chiarito che l’imposta di registro deve essere applicata al lordo delle passività che vengono trasferite.

La Corte, superando il proprio precedente orientamento, si allinea all’ordinanza della Cassazione 539/2022. Il nuovo indirizzo giurisprudenziale, sottolinea la Cgt, introduce ai fini della corretta determinazione della base imponibile nella cessione d’azienda l’elemento costituito dall’inerenza di debiti riguardanti l’attività dell’imprenditore. Già con le pronunce 888/2019 e 891/2019, la Cassazione aveva ricordato che i debiti aziendali trasferiti concorrono a determinare in negativo, se inerenti, il valore della cessione, senza che possa trovare applicazione rispetto ad essi l’articolo 43, comma 2. Per la determinazione dell’imponibile, poi, è necessario che il controllo dell’ufficio avvenga tenendo conto delle scritture contabili obbligatorie e degli atti aventi data certa.

Nel caso in cui, invece, le passività fossero non inerenti, costituiscono accolli di debiti e concorrono a determinare in positivo la base imponibile. Secondo la Cgt non sembra che possano sorgere dubbi sull’inerenza dei debiti trasferiti anche perché sul punto l’ufficio non ha preso posizione. Ne consegue che l’omessa contestazione sul punto assume rilievo in relazione al principio processuale di non contestazione (articolo 115 del Codice di procedura civile). Pertanto la Corte ha accolto ricorso e annullato l’avviso.

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