Adempimenti

Aiuti di Stato, catalogo ampio degli incentivi da rilevare

Necessario un inventario di tutti gli aiuti ricevuti, non solo quelli del regime ombrello, ma anche quelli ricevuti ad esempio da autorità locali o da altre amministrazioni diverse da quelle finanziarie

ADOBESTOCK

di Benedetto Santacroce

L’autodichiarazione di monitoraggio delle agevolazioni Covid ricevute dagli operatori economici – che ha lo scopo di regolarizzare eventuali eccedenze – pur dovendo includere solo gli incentivi relativi al “regime ombrello”, impone ai fini della determinazione dei massimali la rilevazione anche degli altri aiuti non ricompresi in tale regime. Questa è la conseguenza che deriva dalla impostazione negoziata con la Commissione europea e poi regolamentata dal ministero dell’Economia e dall’agenzia delle Entrate.

In effetti, l’articolo 1, comma 13, del Dl 41/2021 elenca in modo tassativo quali sono le misure che possono fruire dei meccanismi di regolarizzazione previsti a livello unionale con la decisione 7521 del 15 ottobre 2021.

Questo elenco, però, non è esaustivo di tutti gli aiuti ricevuti dagli operatori e quindi per determinare se il soggetto ha fruito in modo superiore ai massimali previsti nella sezione 3.1 (800mila euro fino al 27 gennaio 2021 o 1,8 milioni dal 28 gennaio 2021) ovvero del 3.12 (3 milioni fino al 27 gennaio 2021 o 10 milioni dal 28 gennaio 2021) è necessario valutare anche gli aiuti ricevuti da altre amministrazioni. In pratica, l’operatore dovrà fare un inventario di tutti gli aiuti ricevuti, non solo quelli del regime ombrello, ma anche quelli ricevuti ad esempio dalle autorità locali o da altre amministrazioni diverse da quelle finanziarie.

Questa ricostruzione dovrà riguardare solo gli aiuti che sono stati approvati in una delle due sezioni 3.1 o 3.12. Perché solo su questi aiuti i soggetti beneficiari devono essere in grado di calcolare gli importi ricevuti e di confrontarli con i massimali previsti e vedere se hanno sforato e che quindi devono essere restituiti o compensati.

Questa attività non risulta affatto semplice per due ordini di ragioni.

1 In primo luogo, l’operatore non può basarsi sulla consultazione del registro nazionale degli aiuti (Rna), perché non sempre risulta aggiornato e anche quando lo è non è detto che corrisponda a quanto effettivamente ricevuto dagli operatori.

2 Inoltre, al fine di individuare se l’aiuto è da considerarsi ricompreso nella sezione 3.1 o 3.12, è necessario, in molti casi, ricostruire i singoli passaggi dal momento dell’approvazione nazionale dell’aiuto fino, almeno, alla autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.

Si pensi ad esempio alla misura della decontribuzione Sud prevista dall’articolo 27 del Dl 104/2020. In questo caso la norma istitutiva prevede il semplice richiamo esplicito al temporary framework ma non richiama la sezione di riferimento. Successivamente lo Stato italiano notifica l’aiuto alla Commissione europea e l’autorità di Bruxelles nella sua risposta di approvazione dell’aiuto comunica che lo stesso è compatibile e inquadrabile nell’articolo 107. 3 b) Tfue alla sezione 3.1 del temporary framework.

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