Contabilità

Rivalutazione, l’affrancamento della riserva diventa più leggero

Pubblicata la circolare 6/E dell’agenzia delle Entrate. Nella base imponibile la riserva iscritta in bilancio al netto della sostitutiva

di Giorgio Gavelli

Diffusa il 1° marzo dall’agenzia delle Entrate la circolare n. 6/E in tema di rivalutazioni e riallineamento dei valori dei beni d’impresa, effettuati ai sensi dell’articolo 110 del decreto Agosto e dell’articolo 6-bis del decreto Liquidità.

Rispetto alla bozza diffusa a novembre la circolare presenta diverse novità e integrazioni, a dimostrazione della complessità dei temi trattati. Peraltro va notato che le imprese hanno applicato queste norme nel bilancio 2020 e nella dichiarazione 2021, documenti definitivi oramai da molti mesi: in proposito il richiamo alla non applicabilità delle sanzioni da parte degli Uffici «qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza» nei comportamenti già adottati dalle imprese anteriormente alla pubblicazione della circolare appare davvero il “minimo sindacale”: operazioni così complesse e rilevanti avrebbero meritato chiarimenti ben più tempestivi.

Un netto cambio di direzione rispetto alla bozza (in senso favorevole ai contribuenti) si registra con riferimento alla base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% ai fini dell’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta: nella circolare di ieri l’Agenzia – dichiarando superati i precedenti in senso contrario – prende atto che la Corte di cassazione ha in più occasioni (da ultimo con l’ordinanza n. 21866/2021) affermato che la base imponibile è costituita dall’importo della riserva iscritto in bilancio, al netto della sostitutiva pagata per la rivalutazione o il riallineamento (il 3 per cento nel caso del decreto Agosto).

Positiva anche la nuova impostazione che l’agenzia delle Entrate mostra con riferimento alla delicata questione del trattamento della riserva in sospensione d’imposta in caso di operazioni straordinarie.

Contrariamente al passato, viene riconosciuto che il regime di «riserva tassabile solo in caso di distribuzione» non può determinare l’imponibilità di una riserva che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 172 del Tuir, non deve “per forza” essere ricostituita, a condizione che, nel caso specifico (ricorrendo alla contestazione dell’abuso di diritto) non sia possibile ipotizzare una attribuzione (anche indiretta o di fatto) ai soci.

Viene superata anche la risposta ad interpello 539/2021 sull’ammortamento del valore riallineato in presenza di valori fiscali residui. Secondo la circolare n. 6/E il maggior valore emergente dal riallineamento operato è dedotto a decorrere dal periodo d’imposta 2021 in base ad un proprio autonomo piano di ammortamento, mentre i valori fiscali preesistenti proseguono secondo il piano originario.

Un’altra risposta non presente nella bozza di circolare riguarda una fusione per incorporazione di società interamente posseduta, avvenuta nel corso del 2020, con disavanzo da annullamento attribuito ad incremento degli immobili della società incorporata. L’agenzia delle Entrate afferma che la società incorporante non può accedere alle agevolazioni sui valori “emersi” nel bilancio 2020 (compreso quello derivante dall’imputazione del disavanzo di fusione), mentre potrà procedere al riallineamento degli immobili già iscritti nel bilancio 2019 della incorporata e nei limiti dei disallineamenti esistenti a tale momento. Tuttavia, qualora il valore attribuito agli immobili a fine esercizio risultasse superiore a quello contabile iscritto per effetto dell’operazione di fusione, tali “nuovi” maggior valori potrebbero godere della rivalutazione agevolata.

La circolare delle Entrate contiene anche un richiamo ai commi 622 e seguenti dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, chiarendo che (nonostante il dato normativo quanto meno impreciso) le disposizioni peggiorative per chi ha rivalutato/riallineato attività con deduzione in diciottesimi ai sensi dell’articolo 103 del Tuir riguardano anche il riallineamento dei marchi per i soggetti Oic.

LA CIRCOLARE IN SINTESI

Diramata ieri la circolare n. 6/E del 1° marzo 2022, l'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuto nell'articolo 110 del decreto Agosto utilizzando lo schema domanda-risposta.

Si tratta della versione definitiva della circolare diffusa in bozza a novembre scorso.

In particolare, nella Parte I - per quanto attiene ai profili sostanziali - e III - per quanto riguarda gli aspetti procedurali –, l'Amministrazione finanziaria precisa che, tenuto conto che la disciplina prevista dal menzionato articolo 110 rinvia a previsioni già presenti nei precedenti regimi di rivalutazione e riallineamento, possono applicarsi, in quanto compatibili, i chiarimenti già forniti dai diversi documenti di prassi.

La Parte II, sempre articolata nella formula domanda-risposta, analizza nel dettaglio la disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto Liquidità

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