Imposte

Bonus edili, sconto in fattura: l’imposta scatta con l’emissione del documento

Per la Dre Marche lo sconto è solo un modo per pagare la prestazione e produce da subito un reddito imponibile per il fornitore. L’interpretazione penalizza professionisti e imprese minori

di Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour

Sconto in fattura per una prestazione resa da un professionista: la tassazione scatta al momento dell’emissione della fattura e non quando il credito atterra nel cassetto fiscale. L’interpretazione (la prima sul tema) è contenuta in un interpello reso dalla Dre Marche (n. 910-230/2022) su istanza avanzata dallo studio Patrizi e Carbini di Porto San Giorgio. E punta in una direzione molto penalizzante per i fornitori, costretti di fatto a pagare tasse su una liquidità che non hanno amcora incassato. Una china pericolosa in una fase nella quale i crediti rischiano di restare in attesa di liquidazione per parecchi mesi.

La domanda parte da un caso esemplare. Uno studio tecnico svolge la sua prestazione nell’ambito di un bonus facciate (nel 2021, con detrazione al 90%): emette a inizio dicembre una fattura da 6.428 euro, ne incassa pochi giorni dopo 643 e ne sconta 5.785. Questo importo viene reso disponibile sul cassetto fiscale a inizio gennaio, e viene poi accettato. Dal momento che gli autonomi seguono il principio di cassa, si chiede in quale momento il ricavo in questione viene considerato incassato.

Il parere della Dre ricostruisce la configurazione giuridica dello sconto in fattura, prima di dargli una sostanza fiscale. E spiega che il meccanismo dell’articolo 121 del decreto Rilancio opera come pagamento, una volta ottenuto il consenso del professionista allo svolgimento dell’operazione.

In sostanza, l’importo del credito ottenuto attraverso lo sconto è un «provento derivante dalla prestazione». Quindi, nel momento in cui il fornitore riconosce lo sconto in fattura, le parti di fatto concordano (con le dinamiche commerciali ordinarie) che l’obbligazione al pagamento, collegata alla prestazione, verrà regolata in parte con quella modalità.

La conseguenza è che la cessione del credito «produce in capo al cessionario un reddito imponibile», assoggettato a tassazione. Per le Entrate, «le vicende successive che attengono alle modalità con le quali il fornitore recupererà quanto anticipato» non hanno rilevanza per la «determinazione del reddito». Quindi, «l’anno di imposta nel quale assoggettare a tassazione la prestazione resa» è «quello dell’emissione della fattura». In questo caso è il 2021.

La conclusione dell’Agenzia produce un impatto per tutti i soggetti che fiscalmente operano in base al principio di cassa, non solo i lavoratori autonomi, quindi, ma anche le imprese in regime forfettario, di vantaggio (minimi) o semplificato, per questi ultimi con qualche dubbio qualora si sia optato per il metodo “registrato=incassato” del comma 5 dell’articolo 18 Dpr n. 600/1973. Se ordinariamente, infatti, il soggetto in contabilità semplificata considera imponibile il ricavo al momento dell’incasso – e la finzione giuridica sottostante alla risposta all’interpello assimila l’incasso all’emissione della fattura – ci si può chiedere se, in caso di opzione, sia possibile posticipare la tassazione al momento della registrazione della fattura o prevalga la data di emissione. Per le imprese in contabilità ordinaria, invece, la risposta non dovrebbe comportare modifiche: l’incasso, infatti, non è indicativo della competenza del ricavo, che segue altri principi, per cui anche l’introito di un mero acconto non determina materia imponibile.

La risposta delle Entrate non mancherà di suscitare malcontento. Se era immaginabile che il momento dell’imponibilità del ricavo/compenso non potesse coincidere con quello di utilizzo in F24 da parte del fornitore/professionista che ha concesso lo sconto in fattura (né con quello dell’incasso del corrispettivo dell’eventuale cessione a terzi del credito), era diffusa l’opinione secondo cui il momento imponibile andasse individuato alla data di accettazione del credito sulla piattaforma delle Entrate. Fino ad allora, infatti, lo sconto in fattura non è efficace, in quanto soggetto ad una serie di passaggi: dalla comunicazione di opzione, al superamento delle verifiche delle Entrate, sino ad arrivare all’accettazione del fornitore/professionista.

Così come qualunque fattura non incassata non produce reddito (paradigma del principio di cassa), uno sconto in fattura concesso ma non finalizzato regolarmente non può determinare alcuna materia imponibile, tanto è vero che, in caso di problemi, il ricavo/compenso non veicolato dalla piattaforma deve essere pagato per cassa. Si rischierebbe, in questo caso, una duplicazione di imponibile. La situazione non è dissimile a quella dell’incasso tramite bonifico: è pacifico (anche per le Entrate: circolare n. 38/E/2010) che il cliente paga quando ordina il bonifico, mentre il professionista incassa alla data dell’accredito della somma sul conto corrente. Forzare un incasso anticipato non sembra per nulla sistematico.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©