Imposte

Super Ace, il credito d’imposta è pronto per la compensazione

Il codice tributo è 6955 ma bisogna attendere l’ok delle Entrate per l’utilizzo

di Luca Gaiani

Tutto pronto per la compensazione del credito di imposta derivante dalla trasformazione della super Ace. Con la risoluzione 70/E diffusa il 10 dicembre, l’agenzia delle Entrate ha approvato il codice tributo 6955 da esporre in F24. Per avviare la compensazione occorre comunque attendere il nulla osta delle Entrate alla domanda telematica di attribuzione del credito.

Individuato anche il codice tributo per pagare il canone riguardante la conversione delle Dta (imposte attive differite) in caso di operazioni straordinarie e quello per il tax credit sulle sponsorizzazioni sportive.

Le società che hanno maturato nel corso del 2021 deduzioni da super Ace (articolo 19 del Dl 73/21) possono, dal 20 novembre scorso, comunicare all’agenzia delle Entrate la conversione in credito di imposta.

L’Agenzia ha tempo 30 giorni per convalidare (ovvero negare) la richiesta e, successivamente a tale nulla osta, il credito può essere compensato in F24 (senza limitazioni di importo).

Per chi ha trasmesso la comunicazione già nei primi giorni di apertura del canale telematico si avvicina il momento di utilizzo del credito per saldare, ad esempio, i debiti in scadenza il 16 dicembre o il 27 dicembre 2021, previa verifica nel cassetto fiscale della spettanza del credito.

Conseguentemente, l’Agenzia, con la risoluzione 70/E/2021 ha approvato il codice tributo 6955 da esporre con anno 2021.

In alternativa alla trasformazione in tax credit, la deduzione da super Ace potrà essere ordinariamente esposta nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2022.

L’Agenzia ha inoltre stabilito che, per versare il canone richiesto a chi ha trasformato Dta in crediti di imposta a seguito di operazioni straordinarie (comma 241 della legge 178/20), va utilizzato il precedente codice 2900 (risoluzione 71/E/2021).

Si utilizzerà invece il nuovo codice tributo 6954 (risoluzione 69/E/2021) per compensare in F24 il credito di imposta per investimenti pubblicitari a favore di società e associazioni sportive di cui all’articolo 81 del Dl 104/20.

L’importo compensabile non può eccedere quello riconosciuto dal Dipartimento dello sport pena lo scarto del modello F24.

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