Imposte

L’accettazione del Gse sblocca l’agevolazione per il fotovoltaico

Basta il sì del gestore alla cessione di energia autoprodotta senza dover attendere il perfezionamento del contratto

di Alessandra Caputo

Il requisito della cessione dell’energia autoprodotta al Gse, necessario al fine per trainare l’installazione degli impianti fotovoltaici nel superbonus, è soddisfatto già dal momento di accettazione dell’istanza del Gse (Gestore servizi energetici), anche se il contratto non è ancora perfezionato. È uno dei chiarimenti forniti dalle Entrate durante lo Speciale Telefisco 2021.

Il comma 5 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 consente di beneficiare della detrazione del 110% per l’installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o su strutture pertinenziali; il successivo comma 6 prevede poi la medesima detrazione anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (ovvero impianti che permettono di accumulare l’elettricità prodotta e utilizzarla in un momento successivo).

La fruizione della detrazione del 110% è però subordinata al rispetto di due requisiti: il primo è che l’intervento sia eseguito congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”, vale a dire l’isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale oppure un intervento di adeguamento sismico.

Il secondo requisito (previsto dal comma 7 dell’articolo 119), riguarda la previsione che l’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo venga ceduta al Gse.

Proprio su questo tema è intervenuta l’agenzia delle Entrate fornendo un chiarimento interessante alla domanda se fosse possibile per il contribuente beneficiare dell’agevolazione in esame anche nell’ipotesi in cui non sia stato ancora perfezionato il contratto col Gse.

Per poter attivare il servizio di ritiro dell’energia, il contribuente deve presentare una apposita istanza a seguito della quale il Gse effettua un’istruttoria per verificare se l’impianto di produzione possiede i requisiti necessari per poter essere ammesso al servizio di ritiro dedicato (tipo di energia prodotta, potenza, eccetera).

Al termine dell’istruttoria, il Gse comunica al contribuente l’accettazione dell’istanza, a mezzo mail, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. Solo dopo l’invio dell’accettazione dell’istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al Gse il quale provvederà a perfezionare il contratto.

L’agenzia delle Entrate nella risposta fornita durante lo Speciale Telefisco ha precisato che è possibile fruire del superbonus già dal momento in cui il contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza, senza quindi necessità di attendere il perfezionamento del contratto stesso.

Una precisazione che consente di anticipare il momento per la fruizione del superbonus, anche se va considerato che l’istruttoria resta la fase che richiede più tempo.

Si ricorda, infine, per gli impianti solari fotovoltaici la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48mila euro per singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. Per i sistemi di accumulo, la detrazione spetta negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per l’installazione degli impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.

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