Imposte

Composizione negoziata, torna in campo la transazione fiscale

Nella delega fiscale si riaffaccia l’estensione esclusa all’ultimo dal decreto legge 13/2023

di Edoardo Belli Contarini

La delega fiscale corregge il Codice della crisi di impresa con un intervento articolato su diversi versanti, tenendo distinti gli istituti di risanamento dagli istituti liquidatori.

Anzitutto, soltanto nelle procedure di ristrutturazione continua ad applicarsi la disciplina ordinaria del reddito d’impresa; diversamente, per gli istituti liquidatori, si prevede un unico criterio di determinazione del reddito di impresa fondato sul criterio, già previsto nel Tuir, del residuo attivo conseguito nell’intero e unico periodo di durata della procedura, con conseguente adeguamento dei relativi obblighi e adempimenti anche di carattere dichiarativo.

Inoltre, l’accesso alle procedure di risanamento ovvero di liquidazione comporta anche la regolamentazione ex novo dei connessi aspetti procedurali: a) il rimborso e la cessione dei crediti di imposta maturati nel corso delle procedure; b) il regime degli atti impositivi, da notificare obbligatoriamente sia agli organi della procedura, sia all’impresa debitrice; c) la legittimazione processuale alla relativa impugnazione, ferma restando in ogni caso quella dell’impresa in crisi, per garantire la piena attuazione del diritto di difesa.

In secondo luogo, viene confermata, anzi ampliata a tutti gli istituti disciplinati dal Codice la «fiscalità di vantaggio» a beneficio sia dell’impresa da risanare, sia dei suoi creditori, rispettivamente, in termini di irrilevanza integrale o parziale delle sopravvenienze attive da stralcio dei debiti (articolo 88, comma 4-ter, Tuir) , di deducibilità automatica delle perdite su crediti (articolo 101, comma 5, Tuir) nonché di variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta ai fini Iva (articolo 26, commi 3-bis, 5-bis e 10-bis, del Dpr 633/1972).

Non si prevede però alcun intervento ai fini del tributo di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, liquidate in misura proporzionale e non già in misura fissa; ad esempio, in occasione del rilascio da parte dell’impresa in crisi di ipoteche sugli immobili o del pegno sulle quote di srl, a garanzia del puntuale adempimento della transazione, nonostante dette garanzie siano concesse nell’interesse dell’erario – oltre che della stessa impresa – per non dire della tassazione dei relativi atti giudiziari, cioè dei provvedimenti di omologazione del tribunale.

Sempre ai fini dell’execution del piano di risanamento e/o della liquidazione, risulta positivo l’ampliamento dell’esclusione del regime di responsabilità solidale a carico del cessionario d’azienda per le passività tributarie pregresse di cui agli articoli 14 del Dlgs 472/1997 e 2560 del Codice civile, in occasione del trasferimento del compendio da parte delle procedure di risanamento o liquidatorie.

Soprattutto, si prevedono – come sembra – altre due modifiche significative: l’estensione della transazione fiscale a tutti gli istituti di risanamento soggetti a omologazione giudiziale, inclusa la composizione negoziata assistita – nonostante l’espunzione all’ultimo momento nel Dl 13/2023 – a condizione che intervenga l’autorizzazione del tribunale, con annessa possibilità di omologazione forzosa, in caso di mancata adesione dei creditori pubblici, qualora la proposta di ristrutturazione risulti più conveniente dell’alternativa liquidatoria.

Infine, sempre nella prospettiva di ampliare l’accesso alla transazione fiscale, potranno beneficiare del trattamento remissorio e/o dilatorio anche i tributi locali. Resta però da individuare il soggetto competente ad interfacciarsi, prima con l’impresa in crisi, e poi con il tribunale, cioè l’agenzia delle Entrate – come avviene oggi per l’Irap – oppure direttamente l’ente locale.

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