Adempimenti

Importi certificati dai modelli inviati con il visto di conformità

Sono esclusi dall’obbligo i crediti da agevolazioni che rientrano nel quadro RU

di Stefano Vignoli

La compensazione orizzontale dei crediti d’imposta oltre i 5mila euro è possibile solo se ci sono:
O
visto di conformità leggero o sottoscrizione della dichiarazione da parte di chi esercita il controllo contabile (articolo 1, comma 574, legge 147/2013);
O
preventiva trasmissione della dichiarazione da cui emergono i crediti (articolo 3, commi da 1 a 3, Dl 124/2019), con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all’utilizzo.

Visto e dichiarazione sono necessari per crediti Iva, imposte sui redditi (Ires, Irpef e relative addizionali) e imposte sostitutive. Sono esclusi dalla disciplina i crediti relativi ad agevolazioni che trovano spazio nel quadro RU e gli altri che emergono dalla dichiarazione: così un lavoratore autonomo potrà usare il credito Inps parasubordinati senza limiti.

Caso a parte riguarda i crediti che emergono dal modello 770, per i quali è richiesto il visto di conformità ma non la preventiva trasmissione della dichiarazione.

Vincoli all’utilizzo

Le compensazioni verticali possono essere fatte senza limiti: la risoluzione 110/E/2019 dà utili indicazioni sul perimetro delle compensazioni libere, chiarendo ad esempio che il credito Irpef (codice 4001) è compensabile soltanto con debiti o acconti Irpef (codici 4001, 4033 e 4034). Se il credito Irpef viene usato per saldare un debito relativo ad addizionali regionali o comunali è pertanto soggetto ai limiti della compensazione orizzontale.

Inoltre, la compensazione verticale deve riferirsi a crediti pregressi: un credito Ires 2020 può essere usato per ravvedere un omesso versamento del saldo 2019 solo se la dichiarazione è vistata e inviata da almeno dieci giorni.

Questo invio preventivo costituisce un vincolo importante alla fruizione del credito: la necessità di anticipare la presentazione del modello si scontra infatti (si pensi ai soggetti Isa) con le difficoltà tecniche che non permettono di anticipare di molto l’invio rispetto alla scadenza originaria del 30 novembre.

Per chi riesce ad anticipare l’invio del modello e poi si accorge di errori di compilazione, eventuali correzioni possono comunque trovare spazio in un ulteriore invio entro la scadenza, senza pregiudicare gli utilizzi già effettuati, a condizione che la dichiarazione non evidenzi crediti inferiori a quanto già compensato.

Visti e controlli

Il rilascio del visto di conformità leggero è soggetto a specifiche procedure codificate dall’Agenzia con circolare 28/E/2014 e richiede controlli sostanzialmente coincidenti con quelli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73, al fine di evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione di imponibili, imposte, ritenute ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Per i soggetti che tengono le scritture contabili, i controlli – pur non comportando valutazioni di merito – devono verificare tenuta e conservazione delle scritture, e la loro corrispondenza con la relativa documentazione e con i dati esposti in dichiarazione.

Un caso particolare riguarda la cessione di eccedenze Ires nell’ambito del consolidato fiscale, che richiede il visto sia della dichiarazione del cedente che del cessionario (per il mero riscontro del credito ceduto).

Nell’ipotesi di “cessione” del credito relativo a ritenute subite da soggetti trasparenti, quali società di persone o associazioni, che avocano a sé le ritenute che residuano dopo lo scomputo dall’Irpef dovuta dai soci/associati, il visto è richiesto solo alla società/associazione a condizione che il socio non effettui compensazioni oltre i 5mila euro.

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