Cassazione, le sentenze su rivalutazione, induttivo, Iva, crediti e bare fiscali
Sostitutiva per la rivalutazione rilevante per società e soci solo con la distribuzione del saldo attivo
Il saldo attivo viene iscritto a riserva in bilancio, a seguito della rivalutazione, al netto dell’imposta sostitutiva così versata per la rivalutazione dei beni ammortizzabili. Pertanto l’imposta sostitutiva deve unicamente essere sommata alla riserva iscritta in bilancio solo ai fini della tassazione in capo alla società e ai soci al momento della sua distribuzione. Fermo restando che per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione ugualmente non rileva nella determinazione della base imponibile l’imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione dei beni ammortizzabili.
•Cassazione, ordinanza 9194/2022
L’omogeneità delle merci legittima nell’induttivo il ricarico calcolato con la media semplice
Nell’accertamento tributario fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, l’utilizzo del criterio della media aritmetica semplice è consentito soltanto quando risulti l’omogeneità della merce. Pertanto l’utilizzo della media aritmetica semplice anziché della media ponderata non è legittimo in due casi:
① quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore;
② se le categorie delle merci più vendute presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio.
•Cassazione, ordinanza 9514/2022
Senza Iva la locazione dell’area attrezzata all’interno del terminal portuale
Senza Iva la locazione a favore di un vettore operante nel settore dei trasporti internazionali avente ad oggetto la messa a disposizione di un’area attrezzata all’interno di un terminal portuale adibita all’ispezione, esecuzione di piccole riparazioni e lavaggio di contenitori vuoti. Anche se tale prestazione è resa in zona non compresa nell’area portuale, la sua accessorietà all’operazione principale connessa agli scambi internazionali la attrae comunque nel regime di non imponibilità Iva ai sensi del comma 6, articolo 9 del Dpr 633 del 1972.
• Cassazione, sentenza 9525/2022
Va provato il credito riportato in dichiarazione anche con termini di accertamento già decaduti
La decorrenza dei termini decadenziali per l’accertamento non comporta la cristallizzazione del credito esposto in dichiarazione e vantato nei confronti dell’Amministrazione. Se il contribuente decide, infatti, di chiedere a rimborso un credito fiscale anche a distanza di anni dall’insorgenza del relativo diritto, egli può sempre riportandolo in dichiarazione attribuire ad esso rilevanza ex novo in ciascuna delle dichiarazioni successive in cui lo espone. Resta però onerato della prova del versamento preteso in restituzione.
• Cassazione, ordinanza 9559/2022
Il distributore nazionale non risponde solidamente per la pubblicità del concessionario locale
Ai fini dell’imposta sulla pubblicità il distributore su scala nazionale, che fornisce autovetture prodotte all’estero ai soli concessionari al dettaglio, non può sul piano commerciale ritrarre alcuna utilità diretta ed immediata per la pubblicità commissionata dal rivenditore, che opera per tali autovetture in ambito locale. Infatti la pretesa impositiva riferita all’imposta sulla pubblicità deve sempre essere correlata al vantaggio immediato e diretto dell’imprenditore beneficiario rispetto alla risonanza del messaggio pubblicitario indotto nella platea dei consumatori destinatari. Quindi la responsabilità solidale di colui che produce la merce oggetto della pubblicità insorge soltanto laddove il messaggio pubblicitario sia effettivamente diffuso.
• Cassazione, ordinanza 9696/2022
La riorganizzazione aziendale legittima il conferimento delle “bare fiscali”
L’operazione straordinaria di conferimento di ramo d’azienda con traslazione delle perdite maturate dalla conferente a favore di una società conferitaria produttiva di reddito non è, ex se, censurabile dall’Amministrazione in quanto antielusiva se inserita in un contesto di riorganizzazione aziendale. Il comportamento antielusivo in grado di integrare il beneficio fiscale riconducibile al cosiddetto commercio di “bare fiscali” è ravvisabile in capo al conferitario del ramo d’azienda soltanto se esso utilizza perdite che la conferente, non possedendo né i requisiti organizzativi e neppure reddituali, non è in alcun modo in grado di riassorbire.
•Cassazione, sentenza 9777/2022
Basta presentare il ricorso per far condannare il resistente alle spese di lite
Nel processo tributario la mancata costituzione della parte resistente non consente al giudice tributario di evitare la pronuncia sulle spese di giudizio gravanti sul soccombente. Infatti la decisione su spese e compensi è sempre dovuta in ragione della legittima proposizione del ricorso introduttivo. In tal caso non rileva in alcun modo la costituzione della parte resistente.