Adempimenti

Agricoli, per i contributi previdenziali prescrizione in 10 anni

La circolare 152 dell’Inps: la restituzione sconta il termine ordinario

di Francesco Giuseppe Carucci

La restituzione dei contributi versati indebitamente alla gestione dei «coltivatori diretti, mezzadri e coloni» sconta il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile. Lo ha chiarito l’Inps con la circolare 152 del 14 ottobre. La norma che salvaguarda il diritto a ottenere la restituzione è l’articolo 12 della legge 613/1966, il quale prevede che la contribuzione non dovuta, qualora versata, non dà diritto alle prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive gestioni. Pertanto, eccezion fatta per l’ipotesi di dolo, è dovuta la restituzione al contribuente. La circolare chiarisce che l’indebito versamento contributivo è riconducibile alla fattispecie dell’«indebito oggettivo» contemplata dall’articolo 2033 del Codice civile.

In agricoltura è poco ricorrente l’ipotesi di indebiti versamenti contributivi, anche in considerazione del fatto che i lavoratori autonomi non sono soggetti alla contribuzione percentuale. Attenzione merita la previsione dell’articolo 1, comma 5-ter, del Dlgs 99/2004 in virtù del quale è possibile fregiarsi del titolo di imprenditore agricolo professionale, ancorché in carenza dei requisiti, se è stata presentata istanza di riconoscimento della qualifica alla regione ed effettuata l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, l’Inps provvede all’iscrizione «con riserva» nella gestione previdenziale. Ove l’interessato nel termine di 24 mesi non risulti in possesso della certificazione di qualifica rilasciata dalla Regione, si procede alla cancellazione ab origine e avrà diritto alla restituzione di quanto versato.

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