Diritto

Certificato preliminare, si allunga l’elenco dei documenti necessari

Il rilascio spetta al notaio che deve verificare l’assenza di condizioni ostative

di Angelo Busani

La procedura di rilascio del certificato preliminare, il suo contenuto e i controlli che debbono essere effettuati al fine del suo rilascio sono senz’altro due tra le novità più rilevanti della nuova normativa in tema di fusione transfrontaliera.

Infatti, rispetto alla mancanza di disposizioni in tal senso nel Dlgs 108/2008, viene anzitutto introdotta la novità secondo cui il certificato preliminare inerente alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera deve essere richiesto al notaio italiano dalla società stessa. All’ istanza deve essere allegata una notevole serie di documenti, tra i quali spiccano:

la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa da tutte le società partecipanti all’operazione, attestante che è iniziata la procedura di negoziazione, se almeno una delle società partecipanti applichi un regime di partecipazione dei lavoratori;

quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società non soggetta alla legge italiana, le certificazioni sull’esistenza di debiti della società italiana nei confronti di amministrazioni o enti pubblici rilasciate non oltre 90 giorni prima della richiesta del certificato preliminare;

la dichiarazione che (alla data della richiesta del certificato preliminare) non hanno subito modifiche le informazioni inserite nel progetto comune di fusione transfrontaliera sul ricevimento da parte della società italiana di benefici pubblici (o circa l’esistenza di procedimenti di revoca o di decadenza inerenti alla concessione dei benefici predetti) e circa l’esistenza di debiti della società italiana nei confronti di amministrazioni pubbliche;

la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni relative all’esistenza di debiti della società italiana nei confronti di amministrazioni o enti pubblici.

Il notaio deve rilasciare il certificato preliminare “senza indugio” e comunque, di regola, entro 30 giorni e in esso deve attestare «il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione». Per effettuare tale attestazione, il notaio deve verificare, in particolare:

l’iscrizione nel Registro delle imprese italiano della decisione dei soci della società italiana di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e il decorso del termine per l’opposizione dei creditori;

l’avvenuto adempimento della normativa inerente al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla fusione;

l’assolvimento (quando la società incorporante non è italiana) da parte della società italiana incorporata dell’obbligo di dimostrare, mediante le prescritte certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti.

Più in generale spetta al notaio italiano attestare l’assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative alla fusione transfrontaliera relative alla società italiana che richiede il certificato preliminare; e il fatto che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione transfrontaliera non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegua la violazione o l’elusione di una norma imperativa del diritto Ue o della legge italiana e non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana (è la cosiddetta “clausola anti-abuso”).

LE NUOVE REGOLE

Il nuovo obbligo
Il certificato preliminare inerente alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera deve essere richiesto al notaio italiano dalla società stessa. Alla relativa istanza deve essere allegata una notevole serie di documenti

I tempi
Il notaio deve rilasciare il certificato preliminare “senza indugio” e comunque, di regola, entro 30 giorni e in esso deve testualmente attestare «il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione»

Le verifiche
Il notaio italiano deve attestare: l'assenza di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrotaliera relative alla società italiana che richiede il certificato preliminare, che non abbia scopi manifestamente abusivi o fraudolenti e non sia finalizzata alla commissione di reati

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