Professione

Cndcec: relazione-tipo per l’organo di controllo degli enti

Il format si ispira alle indicazioni contenute nelle norme di comportamento

di Ilaria Ioannone

Enti del Terzo settore (Ets) e organo di controllo: arriva dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) il format per la predisposizione della relazione in sede di approvazione del bilancio. Con il documento pubblicato ieri, viene messo a disposizione dei professionisti un modello che l’organo di controllo non incaricato della revisione legale dei conti potrà redigere in linea con le norme di comportamento predisposte dal Cndcec nel dicembre 2020.

In particolare, l’organo di controllo sarà tenuto a dare atto, nella relazione, dell’attività di vigilanza espletata in ordine al bilancio. Si tratta, in particolare, di un controllo sintetico complessivo volto a verificare che tale documento sia stato correttamente redatto in conformità alla modulistica prevista dal Dm del 5 marzo 2020.

Nello specifico, spetterà all’organo di controllo considerare se il sistema contabile adottato sia coerente con la dimensione economica e, in particolare, con i limiti dimensionali previsti dall’articolo 13 del Dlgs 117/2017 (Cts). In questo caso, quindi, sarà compito dell’organo di controllo verificare che il bilancio d’esercizio sia redatto non solo in conformità ai nuovi schemi ma anche in linea con il principio contabile degli enti del Terzo settore (Oic 35). Accanto a ciò dovrà essere data evidenza da parte dell’organo di controllo dell’attività svolta in linea con quanto previsto dall’articolo 30, comma 7 del Cts. In altri termini, all’interno della relazione, bisognerà specificare le modalità con cui si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sulla verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e sul perseguimento delle attività di interesse generale e diverse.

In questo caso, essenziale sarà il compito dell’organo amministrativo dell’Ets che dovrà fornire all’organo di controllo gli strumenti essenziali per svolgere tale vigilanza. Con la conseguenza che all’interno della relazione predisposta dall’organo di controllo dovrà essere specificato quali siano le attività di interesse perseguite dall’ente, se quelle diverse siano svolte in linea con quanto previsto nella relazione di missione o nel rendiconto per cassa (a seconda delle dimensioni dell’ente). Inoltre, potrà essere data evidenza anche alla partecipazione dell’organo di controllo alle riunioni dell’assemblea o altro organo equivalente (in caso si tratti di una Fondazione), nonché di eventuali denunce pervenute. Infine, alla luce delle osservazioni complessive svolte all’interno della relazione, spetterà all’organo di controllo fornire il proprio parere in ordine all’approvazione del bilancio d’esercizio così come predisposto concordando con la proposta avanzata dall’organo amministrativo in caso di avanzo di gestione.

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