Diritto

Composizione della crisi, errore escludere i curatori

Documento di Adc e Ungdcec contro la decisione della Giustizia

Il curatore fallimentare, secondo le linee dettate dal ministero della Giustizia, non ha le competenze per ricoprire la funzione di esperto nella composizione della crisi d’impresa.

Adc e Unione giovani commercialisti ed esperti contabili, attraverso un documento congiunto, ripercorrono la normativa che esplicita le attività che deve svolgere il curatore fallimentare, sottolineando che è anacronistico considerare il curatore incaricato della liquidazione fallimentare e dell’amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale, come un soggetto che non è chiamato a gestire l’impresa in esercizio provvisorio oppure ad affittare l’azienda o rami di essa. Chiedono quindi la Ministero di rivalutare le linee guida alla luce delle norme e dell’esperienza maturata dai curatori in materia di crisi e di risanamento.

Adc e Ungdcec sollevano delle perplessità anche sullo scheda di Dlgs approvato in Cdm il 17 marzo; in base a questo decreto si può essere iscritti all’elenco degli esperti della composizione negoziata se si è stati attestatori o commissari giudiziali, ma non curatori o liquidatori giudiziali; eppure in base all nuovo Codice della crisi si potrà essere attestatori se iscritti all'albo ex articolo 356 del Codice civile, al quale si accede (anche) con l’esperienza di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziali ma non di attestatore.

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