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Note di variazione e dichiarazione integrativa per chi ha adottato il forfettario senza i requisiti

Necessario emettere nuove fatture con l’ordinaria applicazione dell’Iva e, se dovuta con l’esposizione della ritenuta d’acconto

La domanda

Un lavoratore autonomo in regime forfettario svolge anche attività di lavoro dipendente e nel 2020 consegue un reddito da lavoro dipendente superiore a 30mila euro. Tuttavia, nel 2021 continua ad emettere fatture in regime forfettario e nel 2022 invia il modello Unico Pf procedendo alla compilazione del quadro LM per quanto riguarda i redditi conseguiti nell’ambito del lavoro autonomo. Solo successivamente, si accorge dell’errore commesso e vorrebbe conoscere gli adempimenti da porre in essere per la regolarizzazione dell’intera posizione.
V. C. - Bari

L’errata e non spettante applicazione del regime forfettario da parte del contribuente, esercente l’attività di lavoro autonomo, che si è avveduto dell’ errore alla fine del periodo d’imposta e soltanto dopo avere presentato le dichiarazioni seguendo le modalità formali e sostanziali proprie del predetto regime, comporta l’emissione di nuove fatture con l’ordinaria applicazione dell’Iva e, se dovuta (ossia in presenza di committenti con la soggettività di sostituti d’imposta), con l’esposizione della ritenuta d’acconto. A questo scopo, egli trasmetterà ai committenti note di variazione in diminuzione a storno delle fatture originarie emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, con addebito a titolo di rivalsa dell’Iva da versare all’erario (articolo 26, comma 2, del Dpr 633 del 1972). In alternativa gli sarà possibile emettere note di variazione in aumento, ad integrazione delle fatture originarie, sempre addebitando a titolo di rivalsa l’Iva (risposta ad interpello 499/2019, cui si fa rinvio per ulteriori approfondimenti per quanto attiene anche alle problematiche sulle eventuali ritenute alla fonte omesse). Inoltre, si considera necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa modello Redditi Pf mediante la compilazione del quadro RE e quella ai fini Iva, allo scopo di riportare la situazione dell’interessato al regime impositivo coerente con la sua effettiva soggettività fiscale, profittando dell’istituto del ravvedimento operoso. In funzione del quale provvederà alla corretta determinazione e versamento delle dovute imposte relative agli adempimenti omessi (regolarizzazione fatture, liquidazioni periodiche Iva, versamento imposta sui redditi ordinaria), nonché delle sanzioni previste dal Dlgs 471/1997 (oltre agli interessi passivi maturati giorno per giorno), con la loro riduzione progressiva, riconosciuta dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997 in base ai parametri temporali entro i quali viene concluso il ravvedimento.

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