Imposte

Marchi e avviamenti rivalutati, possibile la revoca in bilancio

Sì alle ricadute contabili a seguito del dietrofront in ambito fiscale. Nella nota integrativa adeguata informazione sugli effetti prodotti

di Franco Roscini Vitali

Consentire alle imprese di revocare ai fini civilistici la rivalutazione di marchi e avviamenti. L’emendamento inserito durante l’esame in commissione al Senato nel decreto Sostegni ter estende all’ambito civilistico-contabile la possibilità di revocare la rivalutazione di marchi e avviamenti.

La legge di Bilancio 2022 ha prolungato a 50 anni il periodo di deduzione fiscale del maggior valore rivalutato/riallineato nei bilanci 2020 con riferimento alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, in base all’articolo 103 del Tuir, sono deducibili in 18 anni.

La norma consente già di revocare la rivalutazione ai fini fiscali, possibilità che tuttavia comporta notevoli ricadute con riferimento al bilancio.

Infatti, le società che decidono di avvalersi della facoltà di revoca solo fiscale devono iscrivere un fondo imposte differite (per la differenza tra valore contabile e fiscale) con contropartita il patrimonio netto e un credito tributario relativo al diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata con contropartita il patrimonio netto.

Solo nel caso di revoca dell’affrancamento dell’avviamento, non sono iscritte le imposte differite passive, mentre è iscritto il credito tributario relativo all’imposta sostitutiva già versata con contropartita alla voce «Attività per imposta sostitutiva da riallineamento».

Pertanto, la revoca della rivalutazione ai soli fini fiscali comporta la gestione di un doppio binario causato da ammortamenti calcolati su valori di bilancio più elevati rispetto a quelli fiscali.

Inoltre, l’iscrizione delle imposte differite passive con contropartita il Patrimonio netto incide sull’indebitamento finanziario e, pertanto sugli indici finanziari che lo rappresentano, con possibili conseguenze anche su eventuali covenants inseriti nei contratti di finanziamento stipulati con le banche.

Per porre rimedio a questa situazione si poteva pensare di eliminare anche nel bilancio gli effetti della rivalutazione, riportando così la situazione contabile e fiscale in perfetta sintonia e parità.

Tuttavia, la legge di bilancio 2022 non contemplava la possibilità di eliminare in bilancio la rivalutazione: questo poteva comportare notevoli responsabilità in capo agli amministratori che avessero deciso in tal senso.

Non erano soltanto gli amministratori a rischiare eventuali azioni di responsabilità, che si potevano estendere anche a sindaci e revisori.

L’Organismo italiano di contabilità (Oic) nel documento Interpretativo 10 non ha affrontato il problema della revoca civilistica-contabile della rivalutazione perché non legislativamente prevista.

Infatti, l’articolo 9-bis del decreto 38/05 attribuisce all’Oic ruolo e delle funzioni in ambito soltanto contabile (estese ora alle norme sulla sostenibilità).

Pertanto, l’emendamento approvato in conversione del decreto Sostegni ter pone rimedio a questa situazione, prevedendo la possibilità di revoca della rivalutazione anche ai fini civilistici, ovvero nel bilancio, come conseguenza della decisione assunta sotto il profilo fiscale.

Nella nota integrativa deve essere fornita adeguata informazione circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca della rivalutazione precedentemente effettuata.

La relazione illustrativa precisa che l’Oic potrà valutare l’opportunità di emanare propri principi applicativi in linea con quanto riconosciutogli dall’articolo 9-bis del decreto 38/05 circa l’applicazione operativa di tale norma.

Probabilmente potrà essere fatto riferimento a quanto già prevede il principio contabile Oic 29.

A questo punto, si potrebbe valutare la possibilità di approvare i bilanci nel maggior termine di 180 giorni.

Infine, un altro emendamento estende la possibilità di non effettuare gli ammortamenti, oltre che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 anche in quello in corso al 31 dicembre 2022.

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