Elenchi del 5 per mille, per correzioni o errori c’è tempo fino al 22 maggio
La stagione del cinque per mille si apre quest’anno con un’importante novità: da ieri sono infatti on line sul sito internet dell’agenzia delle Entrate gli elenchi dei soggetti che non dovranno ripetere la procedura di iscrizione per l’accesso al contributo.
La novità è sostanziale e dipende da quanto disposto dall’articolo 1, comma 154 della legge 190/2014 e dal relativo decreto attuativo, del 7 luglio 2016. Per la prima volta dalla introduzione dell’istituto del cinque per mille non sarà più necessario né per quest’anno né per il futuro (a meno che non cambi qualcosa), per chi risulta iscritto, trasmettere l’apposita domanda all’agenzia delle Entrate e confermare la stessa per raccomandata con l’autocertificazione di sussistenza dei requisiti.
Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 5/E diramata ieri si considerano regolarmente iscritti gli enti del volontariato, gli enti della ricerca scientifica e dell’università, gli enti della ricerca sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche che, nel corso del 2016, hanno espletato le procedure previste per ciascuna categoria per l’inserimento negli elenchi dei possibili destinatari del contributo.
Nel caso in cui negli elenchi(dalla A alla C , e dalla D alla Z )si ravvisino errori o siano intervenute variazioni è possibile farli valere fino a tutto il 22 maggio prossimo. Gli elenchi definitivi verranno poi pubblicati entro il 25 maggio.
La circolare fa comunque presente che l’inserimento nell’elenco vale ai fini dell’iscrizione dell’ente al riparto del cinque per mille ma non anche quale ammissione al beneficio: anche a seguito dell’iscrizione permane quindi l’ordinaria attività di controllo del possesso dei requisiti prescritti e la successiva conseguente pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi.
Nonostante l’ente risulti compreso nell’elenco, gli adempimenti relativi al cinque per mille possono poi ugualmente non essere esauriti.
Se cambia il rappresentante legale
Nello specifico, se, rispetto all’esercizio precedente, risulta variato il rappresentante legale sarà necessario trasmettere l’autocertificazione di sussistenza dei requisiti – sottoscritta dal nuovo titolare – entro il prossimo 30 giugno (eventualmente entro il 2 ottobre, usufruendo della remissione in bonis e versando la sanzione di 250 euro). In questo caso, infatti, si considera evidentemente decaduta, per l’esercizio in corso, l’autocertificazione sottoscritta dal soggetto che non risulta più essere il rappresentante dell’ente. Utilizzando il modulo che verrà reso disponibile sul sito internet dell’agenzia delle Entrate il nuovo titolare dovrà comunicare la data della sua nomina e quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo.
Questo adempimento non può essere omesso, pena l’esclusione dalla lista dei beneficiari, né considerato assorbito dall’invio della comunicazione della variazione all’agenzia delle Entrate con il modello AA5/6 per in soggetti non titolari di partita Iva ovvero con il modello AA7/10 per i titolari di partita Iva. Anzi, proprio perché l’Agenzia è a conoscenza dei dati del nuovo rappresentante legale è presumibile che li riscontrerà con quanto indicato nell’autocertificazione per confermare o meno la sussistenza dell’ente nell’elenco dei destinatari del contributo.
I nuovi enti
Gli enti di nuova costituzione, quelli che non si sono iscritti nel 2016 o quelli che non risultano nell’elenco pubblicato ieri perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti nell’anno 2016 se vogliono partecipare al riparto del contributo per l’anno finanziario 2017 devono effettuare l’iscrizione secondo le modalità ormai consolidate e descritte nel Dpcm 23 aprile 2010.
In particolare, con riferimento alle domande di iscrizione gestite dalle Entrate:
• gli enti del volontariato dovranno presentare all’Agenzia l’istanza telematica
entro l’8 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il 7 maggio 2017 è
domenica) e la successiva dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017;
• le associazioni sportive dilettantistiche dovranno presentare l’istanza telematica
all’Agenzia entro l’8 maggio 2017 e la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del
Coni territorialmente competente entro il 30 giugno 2017.
Agenzia delle Entrate, circolare 5/E/2017