Imposte

Sanatoria ricerca e sviluppo con la certificazione dei crediti

Approvato alla Camera l’emendamento che proroga le istanze al 31 ottobre 2023. L’attestazione può essererichiesta se non sono stati avviati verifiche o accessi

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

In arrivo, con l’emendamento governativo al Dl 144/2022 (decreto Aiuti ter) già approvato dalla Commissione speciale della Camera (dove la legge di conversione è in prima lettura), tre buone notizie per le imprese: è posticipato fino al 31 ottobre 2023 il termine per presentare la richiesta di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo maturato per gli esercizi 2015-2019, in base all’articolo 3 del Dl 145/2013, sono rinviati i correlati termini di versamento ed è possibile acquisire la certificazione ex articolo 23 del Dl 73/2022, che mette al riparo dalle contestazioni, anche per lo stesso credito d’imposta 2015-2019.

Nel modificare l’articolo 5 del Dl 146/2021, il rinvio al 31 ottobre 2023 previsto dall’emendamento consentirà alle imprese di poter decidere, con migliore consapevolezza, se aderire o meno alla procedura di riversamento del credito, valutandone i vantaggi ed i rischi, anche a seguito della tanto auspicata “circolare di sistema” che nel frattempo dovrebbe essere divulgata. Tra l’altro, alla luce delle evoluzioni normative, è da ritenere che chi abbia già presentato la richiesta entro il 31 ottobre 2022 la possa revocare anche integralmente; tale esigenza potrebbe derivare sia dagli ulteriori controlli effettuati dalle imprese sui propri progetti o sottoprogetti, sia dai chiarimenti che verranno forniti dall’amministrazione finanziaria con la circolare di sistema, sia da modifiche normative che potrebbero sopravvenire.

Anche i termini per il riversamento del credito d’imposta sono rinviati di un anno, essendo fissati ora al 16 dicembre 2023, ovvero, in caso di rateizzazione, al 16 dicembre 2023, 2024 e 2025, con aggiunta in tal caso degli interessi legali sulla seconda e terza rata, decorrenti dal 17 dicembre 2023. Sul punto, appare pacifico, anche in base alla relazione tecnica, che chi ha già presentato l’istanza entro il 31 ottobre 2022, senza avere già pagato, possa effettuare i pagamenti con le nuove scadenze (16 dicembre 2023, 2024 e 2025).

L’emendamento, inoltre, raccoglie quanto auspicato dal mondo imprenditoriale e da questo giornale, e riguarda la possibilità di ottenere anche per il credito d’imposta maturato negli esercizi 2015-2019 la certificazione prevista dall’articolo 23, commi 2-8, del Dl 73/2022, che in linea di principio esplica effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, essa venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto appena detto, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella certificazione sono nulli.

Il regime applicabile a questa certificazione, in linea di massima, dovrebbe essere quello già previsto per gli anni dal 2020 in poi. Pertanto, la certificazione sarà affidata a soggetti pubblici e privati, inclusi in un apposito albo, comprese, in ogni caso, le università statali, le università statali non legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Merita ricordare che la certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. In proposito, in modo ampio e per via normativa, sarebbe opportuno prevedere la sospensione fino al 31 ottobre 2023 delle attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, anche a seguito di documentazione già fornita dall’impresa a seguito di questionario inviato prima del 31 ottobre 2022, nonché la conseguente emissioni di atti istruttori, atti di recupero o altri provvedimenti.

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