Imposte

Oneri pluriennali, stretta della Cassazione non retroattiva

Conta il periodo d’imposta in cui la posta ha avuto riconoscimento fiscale

di Massimo Romeo

La pronuncia delle Sezioni Unite sulla decadenza a maglie larghe dell’ufficio in caso di accertamento su componenti reddituali pluriennali non si applica retroattivamente. Così la Ctr Lombardia con la sentenza n. 1044 del 18 marzo 2022.

Due società (Alfa e Beta spa) operanti nel settore bancario impugnavano alcuni avvisi di accertamento con i quali l’agenzia delle Entrate contestava l’indebita deduzione di quote di ammortamento di avviamento. Gli avvisi di accertamento recuperavano a tassazione la maggiore imposta Ires e Irap per gli anni 2014 e 2015.

In via pregiudiziale, le ricorrenti eccepivano la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo ex articolo 43 del Dpr 600/1973, essendo stata effettuata l’iscrizione in bilancio dell’avviamento nel 2009 e 2010 ed essendo state dedotte le quote ammortamento negli anni successivi. L’amministrazione presentava appello richiamando la sentenza 8500/2021 delle Sezioni unite la quale ha affermato che, nelle ipotesi di contestazione di componenti di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore e il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di accertamento va osservata in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente reddituale è indicato.

La Ctr, confermando la Ctp, osserva come la determinazione di un preciso limite temporale entro cui l’amministrazione può esercitare il proprio potere-dovere di accertamento «ha la chiara funzione di conferire certezza alle situazioni giuridiche e di garanzia del contribuente, in quanto in tal modo si evita che quest’ultimo sia assoggettabile sine die all’azione accertativa dell’ente impositore». Un’interpretazione, prosegue il Collegio, orientata alla tutela dell’esercizio del diritto di difesa e della certezza del rapporto giuridico tra contribuente e fisco, non può che portare a ritenere che, laddove in un determinato periodo d’imposta sia stata esercitata un’opzione fiscale i cui effetti sono destinati a riverberarsi su una pluralità di esercizi successivi, «la tempestività dell’azione accertatrice da parte dell’Ufficio deve essere verificata avendo riguardo al periodo d’imposta in cui la posta contabile ha avuto riconoscimento fiscale e non con riferimento ai successivi periodi d’imposta in cui si sono verificati i relativi effetti».

La Ctr Lombardia, infine, non considera fondato il richiamo alla pronuncia delle Sezioni unite non potendo la stessa essere applicata al caso di specie «in quanto non ha effetto retroattivo».

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