Adempimenti

Terzo settore, raccolta fondi con obbligo di trasparenza

Le linee guida adottate dal ministero del Lavoro ampliano le modalità utilizzabili. Attenzione alla rendicontazione che varia in base a occasionalità o abitualità

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha firmato il decreto che adotta le linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore (Ets). Un documento questo molto atteso dal mondo del non profit e che di fatto rappresenta uno strumento volto a orientare gli Ets nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi che potrà essere sia privata (ossia indirizzata al singolo donatore) che pubblica. Modalità quest’ultima che, come si legge nel documento pubblicato sul sito del ministero del Lavoro, dovrà rispettare forme di pubblicità e trasparenza in grado di consentire il trasferimento di informazioni il più possibile complete in sede di sollecitazione al pubblico.

Destinatari delle linee guida sono tutti gli Ets indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione, che intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’articolo 7 del Dlgs 117/2017. E proprio con riferimento a tali principi che le linee guida pubblicate il 13 giugno, dettano gli standard a cui gli Ets dovranno conformarsi nel caso in cui intendano svolgere attività di raccolta fondi.

Per quanto concerne il principio della trasparenza ha come principale finalità quella di rendere conto dell’operato complessivo dell’ente tramite la diffusione di informazioni e l’accessibilità da parte degli stakeholders della documentazione predisposta ai fini della raccolta. In questo contesto, è opportuno che l’ente esponga alcuni elementi essenziali quali, ad esempio, la figura del legale rappresentante, l’indicazione di una persona di riferimento per reperire informazioni sull’iniziativa, la durata della raccolta, le modalità con cui eseguire la donazione, le categorie dei beneficiari, gli enti privati o le attività di interesse generale dell’Ets a cui sono destinati i proventi.

Sotto il profilo della verità, invece, l’ente sarà tenuto a diffondere attraverso appositi mezzi di comunicazione le informazioni relative alla raccolta fondi rispettando le disposizioni dettate in materia di pubblicità ingannevole.

Per quanto concerne, invece, il principio di correttezza l’Ets dovrà garantire nei confronti del beneficiario e del donatore il rispetto della privacy evitando peraltro nelle attività di comunicazione il ricorso ad informazioni suggestive o lesive della dignità.

Quanto alle tecniche di raccolta fondi, molteplici le modalità individuate dalle linee guida quali, ad esempio, il direct mail, il telemarketing, il face to face. Tecniche queste che delineano, come peraltro precisato dalle linee guida, un quadro di massima non esaustivo né cogente.

Vengono dettate infine le regole in materia di rendicontazione a seconda che l’attività sia abituale o occasionale. Nel primo caso, gli Ets con ricavi/rendite inferiori a 220mila euro, a seconda dello schema di bilancio adottato, sono tenuti a rappresentare i dati relativi alla raccolta fondi nella lettera c) del rendiconto di cassa o, diversamente, nell’apposita sezione del rendiconto gestionale e nella relazione di missione. Regola quest’ultima che vale anche per gli Ets di grandi dimensioni. Nel caso di raccolte occasionali viene fornito un modello di rendiconto a cui gli Ets potranno far riferimento che dovrà accompagnato sempre da una relazione illustrativa della singola iniziativa.

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