Controlli e liti

Ici sulla centrale, modello Docfa senza effetti retroattivi

Per la Ctr Puglia è illegittimo l'accertamento del Comune per rettificare l’imponibile con riferimento alle annualità precedenti

IMAGOECONOMICA

di Marco Ligrani

La variazione di rendita, dichiarata con il modello Docfa, non ha efficacia retroattiva. Pertanto, è illegittimo l'accertamento Ici con il quale il Comune pretenda di rettificare quel valore con riferimento alle annualità precedenti. È questa, in estrema sintesi, la motivazione con cui con cui la sentenza 774/28/2021 della Ctr Puglia (presidente Forleo, relatore Petrangelo) ha rigettato l'appello di un Comune, con il quale l'ente rivendicava la legittimità del proprio accertamento “retroattivo”, già annullato in primo grado.

La vicenda trae origine dalla divisione, in due corpi a sé stanti, di una centrale termoelettrica sita in un'area industriale, alla quale seguiva la dichiarazione Docfa da parte della società proprietaria, con relativa attribuzione di rendita.

Dopo avere emesso un primo accertamento privo di sanzioni, il Comune riemetteva il proprio atto, questa volta completo, che annullava il precedente, con il quale provvedeva alla rettifica della rendita dichiarata dalla società; la rettifica, tuttavia, riguardava l'anno d'imposta precedente quello della denuncia e, anche per questa ragione, l'accertamento veniva impugnato in commissione tributaria.

Oltre all'illegittimità dell'applicazione retroattiva delle nuove rendite, la società deduceva la duplicazione della pretesa, la mancata allegazione e l'illegittimità delle sanzioni.Invece, secondo la tesi del comune che richiamava numerosi precedenti di legittimità, la ratio dell'articolo 74 della legge 342/2000 per cui, a decorrere dal primo gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione, non avrebbe comportato alcuna compressione della potestà accertativa, che potrebbe retrocedere fino all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

La commissione pugliese, tuttavia, ha ritenuto che quel principio di diritto conduce ad una conclusione diametralmente opposta rispetto a quella del comune.Dopo aver evidenziato che gli analoghi giudizi, relativi alle altre annualità precedenti, si erano definiti con sentenze passate in giudicato favorevoli alla società, il collegio ha precisato che, a fronte della dichiarazione di variazione Docfa, le annualità accertabili si restringono a quelle successive alla denuncia, ancorchè precedenti la notifica del provvedimento di classamento. Pertanto, la regola sugli effetti successivi alla notificazione dell'atto impositivo trova parziale deroga limitatamente al periodo compreso tra la realizzazione degli interventi, dichiarati con la procedura Docfa e il provvedimento accertativo del comune.

Di conseguenza, la Ctr ha concluso per l'illegittimità dell'imposizione relativa all'anno d'imposta 2007, in quanto precedente la denuncia Docfa presentata nel 2008; i cui effetti si erano esplicati solo dal 2009, come, peraltro, stabilito, in via definitiva, anche per le altre annualità.

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