Adempimenti

Prima casa under 36, il credito d’imposta passa dal modello 730

Nel rigo G8 il tax credit per chi ha acquistato nel 2021 la prima casa assoggettata a Iva

di Stefano Vignoli

Tra le novità che accompagnano il 730/2022 (modello e istruzioni) vi è il nuovo credito d’imposta maturato dagli under 36 per l’acquisto della prima casa assoggettato a Iva che è possibile fruire in dichiarazione.

L’agevolazione

La novità è stata introdotta dall’articolo 64, commi da 6 a 10 del Dl 73/2021 (decreto Sostegni bis) che ha previsto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, a favore dei giovani che nell’anno in cui stipulano l’atto di acquisto della “prima casa di abitazione” non hanno ancora compiuto 36 anni di età e che hanno un Isee, in corso di validità alla data del rogito, non superiore a 40mila euro.

L’esenzione, in favore degli atti stipulati dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022, è stata recentemente prorogata, dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1 comma 151), fino al 31 dicembre 2022.

Il beneficio si applica quando ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’imposta di registro al 2% e, pertanto, non compete quando viene acquistata un’abitazione che appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’agevolazione, riservata ai nati a partire dal 1° gennaio 1986 per gli acquisti effettuati nel 2021 e dal 1° gennaio 1987 se l’acquisto avviene nel 2022, non trova applicazione al momento del preliminare ma soltanto in sede di rogito definitivo (interpello 650/2021) e compete anche in caso di aggiudicazione dell’immobile in asta (interpello 653/2021).

Il beneficio risulta quindi applicabile al rogito se il giovane acquista un immobile soggetto ad imposta di registro, mentre quando la transazione è soggetta a Iva è necessario corrispondere comunque l’imposta all’impresa e, in contropartita, viene riconosciuto al contribuente un credito d’imposta di pari importo, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

L’utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta, non rimborsabile, può essere:

• portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

• utilizzato in compensazione con modello F24 (a questo fine la risoluzione 62/E/2021 ha istituito il codice tributo 6928);

• utilizzato in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto.

La compilazione del rigo G8

Proprio a questo fine, il modello 730 riferito al periodo di imposta 2021, recepisce la novità e introduce il rigo G8, nella sezione VI intitolata «prima casa under 36» che deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato il credito d’imposta avendo acquistato nel 2021 la prima casa assoggettata a Iva.

Il rigo G8 si compone di 4 colonne in cui indicare il credito d’imposta:

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riferito al riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, colonna 11, se la casella «Situazioni particolari» presente nel frontespizio è compilata con i codici «1». Questa parte risulta pertanto da compilare solo quando dal modello Redditi 2021 PF emerge un credito d’imposta, ancora inutilizzato, per il riacquisto della prima casa.

Colonna 2 (Credito anno 2021): maturato nel 2021 pari all’Iva del 4% versata sull’acquisto della prima casa effettuato tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021.

Colonna 3 (Credito compensato nel modello F24): utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2022.

Colonna 4 (Credito compensato in atto): utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata a Iva.

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