Imposte

Conferimenti di partecipazioni: «realizzo controllato» più ampio

di Leo De Rosa e Alberto Russo

Quasi un quinto delle risposte a interpello pubblicate dal 1° settembre 2018 in tema di operazioni straordinarie è stato dedicato al conferimento di partecipazioni. Un tipo di operazione che, assimilata ai fini fiscali a una cessione a titolo oneroso, può determinare in linea di principio plusvalenze tassabili date dalla differenza tra il valore normale della partecipazione conferita e il suo costo.

In presenza di certi requisiti, tuttavia, è possibile ricorrere al “regime del realizzo controllato” (articolo 177, comma 2, del Tuir) che consente di neutralizzare le plusvalenze derivanti dall’operazione quando la conferitaria acquisisce il controllo della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento.

Il Dl Crescita DL 34/2019, inserendo il comma 2-bis dell’articolo 177, ha poi esteso l’applicazione di questo regime ai conferimenti di partecipazioni di “minoranza qualificata” (percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20%, o in alternativa, partecipazione al capitale superiore al 25%, percentuali che si riducono al 2% e al 5% nel caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati).

I principali chiarimenti del Fisco sui conferimenti di partecipazioni hanno riguardato:

l’applicabilità del regime del realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, del Tuir ai conferimenti relativi a diritti parziari, come nuda proprietà e usufrutto di partecipazioni;

il trattamento da riservare ai conferimenti relativi alla nuda proprietà di partecipazioni, alla luce del regime del realizzo controllato di partecipazioni di minoranza ex articolo 177 comma 2-bis;

l’applicabilità del regime del realizzo controllato di partecipazioni di minoranza ex articolo 177, comma 2-bis, del Tuir ai conferimenti congiunti da parte di più contribuenti di partecipazioni che singolarmente considerate non integrano il requisito oggettivo prescritto dalla norma;

l’utilizzo del realizzo controllato di partecipazioni di minoranza qualora oggetto del conferimento siano partecipazioni in società holding.

Diritti reali parziali

Quanto al primo profilo, con tre risposte (147, 148 e 290) pubblicate nel 2019, l’Agenzia ha affermato che il regime del realizzo controllato si applica alle operazioni in cui i soci persone fisiche conferiscono congiuntamente partecipazioni detenute in usufrutto e in nuda proprietà, consentendo alla società holding conferitaria di acquisire una partecipazione rappresentativa della maggioranza dei diritti di voto nella società oggetto di conferimento. Sono invece esclusi da tale regime i conferimenti riguardanti solo il diritto di usufrutto, che non consentirebbe l’attribuzione di quote della conferitaria, così come quelli con la sola nuda proprietà perché privi del diritto di voto necessario per consentire alla società conferitaria di acquistare/integrare il controllo ex articolo 2359 del Codice civile.

Con riguardo al secondo profilo, è stato precisato (risposta 238/2021) che il conferimento della sola nuda proprietà di partecipazioni può rientrare nell’ambito del realizzo controllato di partecipazioni di minoranza ex articolo 177, comma 2-bis, in quanto integrano il presupposto oggettivo della norma non solo le partecipazioni che garantiscono una soglia minima di diritti di voto (>20%/2%), ma anche le partecipazione al capitale (>25%/5%) a prescindere dall’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie.

Operazioni congiunte e holding

In tema di conferimenti congiunti da più soggetti, il realizzo controllato di partecipazioni di minoranza risulta applicabile solo se oggetto del conferimento è una partecipazione “qualificata” (risposta 229/2020). Pertanto restano esclusi i conferimenti effettuati congiuntamente, da parte di più contribuenti, di partecipazioni che integrano le soglie minime richieste soltanto complessivamente ma non singolarmente (il caso specifico riguardava due coniugi titolari del 17% e del 13% del capitale della società le cui partecipazioni erano oggetto del conferimento).

Con le successive risposte (309/20, 314/20, 315/20, 483/20) l’Agenzia ha tenuto a precisare che il conferimento di partecipazioni di minoranza può ricadere nell regime del realizzo controllato solo se la società conferitaria è una holding unipersonale riferibile al socio conferente.

L’ultimo chiarimento (429/2020) riguarda il conferimento di partecipazioni in società holding: il controllo minimo deve riguardare tutte le partecipazioni detenute dalla holding anche indirettamente, con approccio look through, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo lungo la catena partecipativa. La linea interpretativa dell’Agenzia è particolarmente restrittiva e riduce la portata applicativa di questo regime pensato per favorire la riorganizzazione delle imprese familiari e agevolare il passaggio generazionale.

Confortanti, tuttavia, nella stessa risposta sono state le aperture circa la liceità delle operazioni propedeutiche a integrare i requisitivi richiesti, in particolare funzionali a raggiungere la soglia di qualificazione e la dismissione, da parte della holding, delle partecipazioni di minoranza che per effetto della demoltiplicazione risultano sotto soglia.

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