Diritto

Composizione negoziata, ok a nuovi finanziamenti se aiutano la continuità

di Michele D’Apolito

È possibile ottenere nuova finanza interinale prededucibile anche durante la composizione negoziata. Lo ha ribadito il Tribunale di Bergamo (ordinanza del 5 luglio) che ha ricapitolato le condizioni per attivare questo strumento di rilancio.

Il caso in esame riguardava una richiesta di contrarre finanziamenti prededucibili nella forma del factoring. Il tribunale deve quindi effettuare un vaglio autorizzativo sulla destinazione funzionale del finanziamento alla continuità aziendale e alla migliore realizzazione dell’interesse dei creditori, al fine di poter eventualmente utilizzare la prededuzione ex post in ambito concorsuale.

I giudici hanno richiamato quanto stabilito dalla direttiva Insolvency e cioè che un finanziamento è utile se evita un danno grave e irreparabile alla continuità aziendale. Vanno quindi protetti solo i finanziamenti necessari alla continuità e alla sopravvivenza dell’impresa, o quelli utili a preservarne il valore in attesa dell’omologazione del piano di ristrutturazione.

La decisione dei giudici bergamaschi si è basata sulla relazione dell’esperto e sul parere del consulente tecnico, un doppio supporto necessario per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento, al cui buon esito la nuova finanza da autorizzare deve concorrere in modo determinante.

La valutazione giudiziale non può perciò prescindere dall’esame tecnico che analizza gli effetti di tale finanziamento sul going concern riflesso nel piano, alla luce degli accordi che si vanno profilando.

Nel caso in esame, l’esperto - vero e proprio perno della composizione - si è attenuto alle indicazioni previste dal protocollo di conduzione della procedura di composizione negoziata e in particolare a quanto indicato dal paragrafo 10.1 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2021. In particolare, ha riscontrato che i fondi servivano per pagare stipendi e forniture, per evitare la sospensione dell’attività produttiva e che ci si attendeva un margine operativo lordo positivo (al netto delle componenti straordinarie), nel corso della stessa composizione negoziata. Il finanziamento era quindi coerente con le concrete prospettive di risanamento e in sua assenza la società sarebbe stata costretta a sospendere l’attività.

Il Tribunale di Bergamo ha anche richiesto il parere di un ausiliario, una figura che funge da contraltare e complemento alla relazione dell’esperto.

Considerando le due situazioni alternative – quella in cui il finanziamento non sia concesso e quella opposta in cui l’impresa possa beneficiarne, ancorché gravata da un ulteriore credito in prededuzione – il consulente tecnico ha confermato la strumentalità del finanziamento alla continuità aziendale, nel contesto generale del risanamento e della migliore soddisfazione dei creditori.

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