Imposte

Niente impatriati per chi ha scelto il regime forfettario al rientro in Italia

La risposta a interpello 190/2023 ribadisce l’impossibilità di esprimere a posteriori e fino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile l’opzione per il regime degli impatriati

di Michela Magnani

Non è possibile usufruire del regime fiscale di favore previsto per gli impatrati dopo aver optato, al momento del rientro in Italia, per il regime forfettario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014. Con la risposta a interpello 190/2023 l’Agenzia ribadisce quanto già sostenuto nella risposta 460/2022.

Il componente del Cda

La nuova fattispecie riguarda il caso di un soggetto che, dopo essere rientrato in Italia ha svolto un’attività d’impresa in forma individuale avvalendosi del regime forfettario, essendo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 per usufruire dell’agevolazione fiscale per gli impatriati, chiede conferma di potere godere di tale regime sui redditi che percepirà in qualità di membro del Cda di alcune società appartenenti a un gruppo.

I due regime agevolati

Differentemente da quanto sostenuto dall’interpellante e pur in presenza di una previsione normativa (ribadita dalla circolare 33 del 28 dicembre 2020) che riconosce l’agevolazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, autonomo o d’impresa anche se intraprese in periodi di imposta successivi al rientro (ma comunque entro il quinquennio agevolabile, nel rispetto dei limiti temporali di applicazione dell’agevolazione) l’Agenzia ricorda che, al paragrafo 7.11 della circolare 33/E del 2020 viene precisato che «il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo».

Un limite al cherry-picking

Quindi, sulla base di questo principio l’Agenzia ritiene che, anche in questa nuova fattispecie posta alla sua attenzione, l’opzione per il regime forfetario al momento dell’ingresso in Italia, pur sussistendo i requisiti per l’applicazione del regime degli impatriati, comporti l’impossibilità di esprimere a posteriori e sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile l’opzione per il diverso regime degli impatriati.

Nella sostanza, con la risposta in commento l’Agenzia vuole impedire che i contribuenti scelgano per ognuna delle categorie di reddito percepito e agevolabile, il regime fiscale, di volta in volta, più conveniente (una sorta di cherry-picking).

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