Professione

Commercialisti, niente cancellazione d’ufficio con un procedimento disciplinare in corso

Anche in presenza di incompatibilità che non sono state rimosse, non è possibile deliberare la cancellazione di un iscritto dall’Albo se nei suoi confornti è aperto un procedimento disciplinare

di Federica Micardi

L’iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili non può essere cancellato d’ufficio, anche se risultano presenti incompatibilità, finché è in corso un procedimento disciplinare. Lo chiarisce il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti d esperti contabili con il Pronto Ordini 173 pubblicato il 4 novembre.

Il caso

L’Ordine di Matera segnala si aver rilevato delle incompatibilità di un iscritto all’Albo, incompatibilità che non sono state rimosse dal professionista nonostante l’invito a regolarizzare il proprio status.

L’Ordine chiede se può procedere alla cancellazione d’ufficio anche se nel confronti del professionisti è pendente un procedimento disciplinare; e chiede se l’organo deputato a deliberare la cancellazione sia sia il consiglio dell’Ordine o il consiglio di disciplina.

La risposta del Consiglio nazionale

In merito a chi sia deputato a deliberare sulla cancellazione d’ufficio il Cndcec chiarisce che dipende dalla causa di incomaptibilità: se è ancora in essere è competente il consiglio dell’Ordine, se è stata rimossa la competenza spetta al consiglio di disciplina.

Nel caso trattato, quindi, sussistendo ancora l’incopmatibilità la competenza a procedere è del consiglio dell’Ordine attraverso il «Procedimento per la valutazione delle incompatibilità» approvato il 18 luglio 2003. Tale procedimento può concludersi,
con il proscioglimento del professionista o con la sua cancellazione all'Albo, qualora non abbia provveduto a rimuovere la causa di incompatibilità.

Resta però tutto sospeso perché esiste il divieto di cancellazione d’ufficio in pendenza di procedimento disciplinare; divieto che si può desumere dall’articolo 38, comma 3,
del Dlgs 139/2005
che non ammette il trasferimento di un iscritto da un Albo all’altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare oppure sia sospeso.

Il divieto di procedere in pendenza di giudizio è espresso in modo esplicito nel Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, in vigore dal 1° giugno 2015, che all’articolo 5 stabilisce: «L’iscritto all’Albo…non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare».

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