L’Iva sul pedaggio autostradale segue le regole dell’uso dei «beni immobili»
Il servizio di pedaggio autostradale è una prestazione relativa all’utilizzo di un bene immobile (risoluzione 27 dicembre 1999, n. 170) e pertanto vale il disposto dell’articolo 7-quater, punto a del Dpr 633/1972 secondo il quale, si considerano effettuate nel territorio dello Stato (e quindi sottoposte a Iva) «le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, […] la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato».
Si richiama inoltre la risoluzione 1 giugno 2005, n. 67 che, nella fattispecie analoga del pedaggio relativo al transito nel Fréjus, e sulla base dell’articolo 3 della decisione del Consiglio Europeo 2004/853/CE del 7 dicembre 2004, aveva stabilito che «la prestazione sia assoggettata ad Iva per l’intero importo del corrispettivo, secondo l’aliquota dello Stato in cui inizia il transito e per l’intero importo del corrispettivo».
Pertanto, nel caso specifico, si ritiene che la società di servizi italiana, in assenza del requisito territoriale, non debba emettere autofattura ma semplicemente registrare il costo del servizio del pedaggio in contabilità generale, sulla base della fattura ricevuta dal gestore estero. È corretta invece l'emissione di fattura “fuori campo Iva” ai sensi del citato articolo 7-quater da parte della società di servizi italiana nei confronti del committente nazionale, limitatamente al riaddebito dell’importo dei pedaggi.
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