Imposte

Delega fiscale, detrazioni Iva misurate sull’utilizzo del bene

La delega consentirà di rivedere le norme in linea con direttiva e Corte Ue. Verranno semplificati l’accesso e il funzionamento del gruppo Iva

di Benedetto Santacroce

La delega fiscale in materia Iva si propone l’ambizioso obiettivo di ridefinire i presupposti dell’imposta per renderli più aderenti alla normativa dell’Unione Europea. La previsione di questo primo e fondamentale criterio di delega proposto per la riforma dell’Iva potrebbe comportare di per sé una vera e propria riscrittura delle relative norme nazionali per allinearle con la direttiva Iva (direttiva 2006/112/CE), per adeguarle agli orientamenti fissati nel tempo dalla Corte di giustizia Ue ovvero per renderle più facilmente applicabili alle nuove forme contrattuali che, in modo particolare, caratterizzano il settore della finanza, dei servizi via web e il mondo delle attività digitali.

In questa logica, l’impatto dei decreti delegati potrebbe essere particolarmente importante perché, ad esempio, il decreto delegato potrebbe modificare sul piano soggettivo la posizione e le regole di dettaglio che informano la tassazione Iva degli enti non commerciali (si pensi alla modifica già prevista per il 2024, ma mal declinata del regime di tassazione delle attività svolte dalle associazioni) ovvero degli enti pubblici (dando, per esempio, il giusto spazio alle attività svolte in dispregio del principio della libera concorrenza). Ovvero sul piano oggettivo le nuove norme potrebbero finalmente portare chiarezza in materia di qualificazione di alcuni contratti (si pensi, ad esempio, alla cessione d’azienda o di ramo d’azienda). Inoltre, si potrebbe intervenire estendendo, in conformità alla direttiva Iva, il principio di accessorietà ovvero si potrebbe, finalmente, mettere mano, in materia di rettifiche, alla disciplina delle note di variazione riformulando l’articolo 26 del Dpr 633/1972.

La delega, oltre alla previsione del predetto criterio fondamentale, conferisce al governo dei principi di intervento che riguarderanno specificamente la disciplina della detrazione, delle operazioni esenti, delle aliquote e delle attività di interesse generale. Su questi profili, rinviando all’articolo in basso il tema delle aliquote, la norma in preparazione è più dettagliata e ci offre la possibilità di comprendere meglio le intenzioni concrete del legislatore delegato. In materia di esenzioni la volontà è di intervenire in tutti quei casi in cui la norma unionale prevede un’opzione per l’applicazione dell’imposta (questo, ad esempio, è previsto in materia immobiliare con un’accezione diversa rispetto a quanto previsto dal nostro Dpr). Al contrario, in materia di detrazione lo scopo è di intervenire rispettivamente: sulle regole applicative del prorata (rivedendo, di fatto, gli articoli 19 bis, 19 bis.1 e 19 bis.2) per consentire al contribuente una detrazione più in linea con l’utilizzo effettivo del bene; sull’armonizzazione delle regole interne a quelle unionali, in riferimento alla detrazione relativa alle operazioni immobiliari; sui limiti temporali del diritto a detrazione vincolandolo, in caso di esigibilità che si realizza nell’esercizio precedente alla ricezione della fattura, a tale ricevimento.

Ulteriori criteri delegano al governo anche la semplificazione per l’accesso e il funzionamento del regime del gruppo Iva ovvero, cosa di particolare rilievo, la previsione di una razionalizzazione che persegua con l’Iva politiche di interesse generale.

Certamente, il complesso dei criteri che si vuole approvare, dovrà portare, finalmente, (anche in relazione ai principi imposti dalla stessa delega in materia di codificazione fiscale) alla creazione di un Testo unico Iva che è uno dei risultati più attesi per dare certezza agli operatori e minor margine di errore.

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