Imposte

Formazione 4.0, maggiorazione dopo il superamento del test finale

Sono ammesse al credito d’imposta le attività avviate dopo il 18 maggio scorso: compensazione con F24 dal periodo di imposta successivo alla spesa

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Individuazione dei soggetti formatori e certificazione dei risultati della formazione 4.0: il decreto Mise del 1° luglio 2022, emanato in base all’articolo 22, comma 1 del Dl 50/2022 e in attesa del via libera della Corte dei conti, identifica queste due condizioni per l’accesso al credito d’imposta formazione 4.0 maggiorato per le Pmi (si veda il precedente articolo «Formazione 4.0, maxibonus per chi certifica le attività»).

Per la piena attuazione manca ancora un decreto direttoriale del Mise con i criteri e le modalità dell’accertamento inziale e finale delle competenze del singolo dipendente.

Andiamo con ordine, ricordando la storia del «credito formazione 4.0», che era stato introdotto dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 205/2017, per il periodo d’imposta 2018, ed era stato oggetto delle disposizioni attuative di cui al decreto del Mise del 4 maggio 2018. Esso era poi stato più volte prorogato, da ultimo fino al periodo d’imposta 2022 dall’articolo 1, comma 1064, lettere i) ed l), della legge 178/2020. Sul punto, si ritiene che sarebbe opportuno disporne la proroga almeno fino al 2025, anno di scadenza del credito d’imposta dei beni strumentali nuovi 4.0, di cui costituisce la naturale appendice formativa.

Le aliquote del credito imposta formazione 4.0 applicate alle attività avviate a partire dal 18 maggio 2022, correlate alle dimensioni dell’impresa ed al tipo di formazione, sono indicate nella tabella 1.

Le fattispecie agevolabili

Le attività di formazione ammissibili alla maggiorazione al 70% o al 50% prevista rispettivamente per le piccole e medie imprese:

•devono essere quelle indicate nella tabella 2;

•devono essere state avviate dopo il 18 maggio 2022;

•devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore;

•possono essere erogate in tutto o in parte in modalità e-learning, subordinatamente alla predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti;

•non devono rientrare tra le attività di formazione ordinarie o periodiche organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e di ogni altro normativa obbligatoria in materia di formazione.

Utilizzo del credito d’imposta

Come di consueto, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese e subordinatamente alla loro avvenuta certificazione.

La maggiorazione

Il Dm 1° luglio 2022 identifica le condizioni per l’applicazione della maggiorazione per le Pmi, in difetto delle quali il credito è calcolato al 40% o al 35%, in luogo del 70% e del 50%, rispettivamente per le piccole e medie imprese.

In primo luogo, è necessario che la formazione sia erogata da soggetti esterni all’impresa che siano qualificati, ossia inclusi nelle seguenti categorie:

•soggetti indicati all’articolo 3, comma 6, del Dm 4 maggio 2018 (soggetti accreditati presso Regione o Provincia autonoma o fondi interprofessionali, Università pubbliche o private, soggetti con certificazione di qualità) così come integrato dall’articolo 1, comma 213, della legge 160/2019 (Istituti tecnici superiori);

•centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 232/2016;

•European digital innovation hubs selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (Ue) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma «Europa digitale» per il periodo 2021-2027.

In secondo luogo, è necessario seguire alcuni step nel processo di formazione. In particolare, è necessario il previo accertamento, in capo ai soggetti cui è erogata la formazione, del livello di competenze sia di base e sia specifiche rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali, che avviene attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità da stabilire con futuro decreto direttoriale del Mise.

Sulla base del livello di competenze di base e specifiche così accertato, e in funzione delle esigenze dell’impresa di appartenenza, il soggetto formatore stabilisce quindi il contenuto e la durata delle attività formative più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con lo stesso decreto direttoriale citato sopra.

Infine, fermi restando gli obblighi documentali e dichiarativi previsti dall’articolo 3, comma 3, e 7 del Dm 4 maggio 2018, l’applicazione della maggiorazione delle aliquote è subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso, da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto direttoriale citato, e al rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.

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