Controlli e liti

Bonus edilizi e successione, l’erede non subentra se l’immobile è affittato

Per la Cgt Piemonte riconosce la detrazione solo se l’erede detiene «direttamente» l’immobile: stop se affittato o dato in uso gratuito a terzi

L’erede del contribuente subentra nei bonus edilizi solo se conserva la detenzione materiale e diretta del bene, mentre li perde se l’immobile è affittato o dato in uso anche gratuito a terzi. Questi i principi espressi dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte nella sentenza 130/1/2023.

La vicenda

Un contribuente aveva sostenuto spese per interventi sulle parti comuni di un edificio condominiale, all’interno del quale era ubicato un immobile di sua proprietà, locato a terzi. Alla morte del contribuente, la proprietà del bene era passata all’erede, che aveva poi detratto le rate residue dei bonus edilizi.

L’ufficio aveva disconosciuto la detrazione in base all’articolo 16-bis, comma 8, Tuir, che stabilisce espressamente che «in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».

I giudici di primo grado (sentenza Ctp Torino n. 614/2021) avevano richiamato l’articolo 1140 del Codice civile, secondo cui «si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione», affermando che l’erede titolare della cosa locata ne risulta proprietario legittimo, ma anche possessore mediato. Avevano quindi ritenuto che l’erede, in quanto possessore, avesse titolo a subentrare nella detrazione.

L’ufficio nell’appello aveva sostenuto che la «detenzione materiale e diretta» del bene, semmai, spetta al conduttore e che è stato il legislatore a precisare, con gli aggettivi «materiale» e «diretta», la qualità della detenzione, con la chiara intenzione di escludere proprio gli eredi che, pur mantenendo il «possesso mediato» sui beni caduti in successione, non ne dispongono in modo «materiale e diretto», perché il bene è dato in godimento a terzi.

La sentenza

La Cgt di secondo grado del Piemonte ha accolto l’appello, ricordando – con argomentazione ineccepibile – che se il bene è locato l’erede non ha alcuna detenzione, e tantomeno una detenzione «materiale e diretta».

È certamente l’unica conclusione ammessa dal tenore letterale della norma, che non lascia spazio a letture diverse, nemmeno di interpretazione “adeguatrice”. L’unica via per far valere una ipotetica disparità di trattamento sarebbe una espressa declaratoria di incostituzionalità, ma la Corte ritiene che si tratti di una scelta discrezionale del legislatore non irrazionale e, quindi, insindacabile.

La detenzione «diretta»

La sentenza sembrerebbe esigere anche che l’erede risieda nell’immobile ricevuto in successione; ma ciò non è affatto richiesto dalla legge, giacché la detenzione è “materiale e diretta” anche se ci si limita a tenere a disposizione l’immobile o ad utilizzarlo per scopi non abitativi (ad esempio come ricovero per propri beni). Oltretutto la detrazione sulle parti comuni condominiali riguarda anche i condomini proprietari di unità non abitative (negozi C1, Magazzini C2, studi professionali A10 e così via): l’erede conserva di certo la detenzione «materiale e diretta» di tali beni se li usa, anche senza abitarvi (cosa impossibile vista la natura dei beni).

Sin qui la specifica pronuncia. L’Agenzia in passato si è spinta anche ad affermare che la facoltà di trasferimento delle detrazioni edilizie è una disposizione eccezionale, di stretta interpretazione, cosicché:

a) la detenzione diretta deve permanere non solo alla successione, ma anche nei periodi successivi, e quindi il bonus si perde negli anni in cui l’erede affitta il bene, anche solo per brevi periodi (interpello n. 282/2019);

b) non è ammesso ulteriore trasferimento né a favore di chi compra dall’erede subentrato, né a favore dell’ulteriore successore dell’erede, anche se conserva la detenzione (interpello n. 612/2021).

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