Adempimenti

Niente test di prevalenza per i soggetti residuali alle holding industriali

L’abitualità di svolgimento contraddistingue la modalità finanziaria. Non si effettua il conteggio di preponderanza degli asset patrimoniali

di Alessandro Germani

Il test di prevalenza patrimoniale delle holding industriali non si applica ai soggetti residuali della lettera c) dell’articolo 162-bis del Tuir. In questo senso si è pronunciata la risposta a interpello 472/2022 dell’agenzia delle Entrate.

Una società detiene partecipazioni di vario tipo, iscritte nel fisso e nel circolante, che rappresentano il 15% del suo attivo. Gestisce poi nell’attivo circolante dei propri investimenti finanziari che sono preponderanti (77,5% dell’attivo) ed ha concesso poche sporadiche fideiussioni alle banche in favore di società partecipate. Non rientrando tra le holding industriali dell’articolo 162-bis lettera c) numero 1, si domanda se possa rientrare fra i soggetti del numero 2 e se anche per questi valga il test patrimoniale delle holding. Infatti, in assenza del test allora anche una mera attività sporadica potrebbe far rientrare la società fra i destinatari della lettera c). La stessa relazione Atad ha inquadrato tali soggetti facendo riferimento alle società finanziarie captive di gruppi industriali che si caratterizzano per l’abitualità dell’operato.

L’Agenzia dà di fatto ragione al contribuente. Infatti, le attività della lettera c) al numero 2 sono quelle previste dal regolamento n. 53 del 2015 che ricomprende le attività esercitate verso il gruppo di appartenenza, l’acquisto di crediti vantati da terzi verso società del gruppo, l’attività di rilascio di garanzie sempre a beneficio di entità del gruppo, i finanziamenti di filiera, quelli del datore di lavoro verso dipendenti e la concessione di finanziamenti ad hoc con società destinate poi a essere liquidate. Sono tutte operatività non nei confronti del pubblico.

L’agenzia delle Entrate rimarca come, a differenza dei casi delle holding finanziarie e industriali, la norma nel caso di specie non preveda alcun test. Bisogna quindi guardare all’esistenza di una o più operazioni svolte in modo sistematico e professionale con impiego (seppur minimo) di mezzi organizzativi preposti a tal fine. L’assenza di tali circostanze porta, pertanto, ad escludere l’assimilazione di una società ad una holding industriale nel senso indicato dalla normativa e prassi di riferimento.

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