Controlli e liti

Paga l’Irpef il dipendente dell’ambasciata estera se è cittadino italiano

La Ctr Roma: esenzione solo per gli impiegati cittadini del Paese straniero

di Alessandro Borgoglio

Gli impiegati delle ambasciate estere in Italia sono tenuti al pagamento dell’Irpef, se sono cittadini italiani residenti nel territorio dello Stato. Lo ha stabilito la Ctp Roma, con la sentenza 6137/21/2021 (presidente e relatore Papa). Il caso riguarda una dipendente dell’ambasciata giapponese in Italia, che aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il fisco le aveva notificato un avviso di accertamento, con cui veniva recuperata l’Irpef non versata sui redditi di lavoro dipendente percepiti dall’ambasciata.

Il problema per i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche estere è che queste ultime non agiscono come sostituti d’imposta e, quindi, non operano le ritenute Irpef sul reddito di lavoro dipendente: sono gli impiegati stessi che devono presentare le dichiarazioni dei redditi e versare le imposte, nei casi in cui ciò sia dovuto.

A tal riguardo rileva l’articolo 4 del Dpr 601/1973, per cui i redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia, derivanti dall’esercizio della loro funzione, sono esenti Irpef; l’esenzione si applica, a condizione di reciprocità, anche ai consoli, agli agenti consolari e agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani.

Nel caso della pronuncia odierna, peraltro, anche la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone impone la tassazione in Italia dei redditi dei dipendenti di ambasciate e consolati, quando il lavoratore dipendente ha nazionalità italiana o sia divenuto residente in Italia al solo scopo di rendervi servizi.

Nel caso in esame era compito della contribuente - cittadina italiana residente in Italia e in mancanza di prova che le somme percepite dall’ambasciata fossero state tassate in Giappone o che all’epoca la stessa avesse cittadinanza giapponese - presentare autonomamente la dichiarazione dei redditi per il pagamento delle imposte, poiché il suo reddito di lavoro dipendente soggiace alla regola generale di assoggettamento all’Irpef dei redditi ovunque prodotti da soggetti residenti, come previsto dagli articoli 2 e 3 del Tuir.

Le conclusioni appaiono in linea con quelle di un recente arresto di un collegio milanese, che si è occupato di un caso analogo, avente però a oggetto una cittadina argentina dipendente del Consolato generale della Repubblica argentina in Italia: in questa situazione, il collegio milanese, dopo aver richiamato gli stessi articoli del Tuir e le disposizioni dell’articolo 4 del Dpr 601/1973, oltre che la specifica Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta da Italia e Argentina, ha stabilito che il cittadino estero (come l’impiegata del caso di specie), che non risulta aver redditi di altra natura, ancorché fiscalmente residente in Italia, non deve scontare l’Irpef sul reddito corrisposto dalla rappresentanza diplomatica presso cui è impiegato, non solo in virtù della specifica Convezione contro le doppie imposizioni, ma anche ai sensi della normativa interna italiana (Ctp Milano, sentenza 1932/07/20).

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