L'esperto rispondeImposte

Non è elusiva la cessione del terreno dopo la trasformazione agevolata in società semplice

Eventuali riserve in sospensione d’imposta esistenti nella Srl immobiliare al momento della trasformazione dovranno essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 13%

di Luca Gaiani e Marco Nessi

La domanda

Una Srl immobiliare detiene tra le rimanenze un terreno edificabile per un valore di 10.000 euro. Non ha altri beni o rimanenze. Intende aderire alla trasformazione agevolata di cui alla legge 197/2022 pagando un’imposta sostitutiva dell’8% per la differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto (10.000 euro) e il valore di mercato (150.000 euro) del terreno. Successivamente vende il terreno per il valore di 150.000 euro. Si chiede se l’operazione può considerarsi elusiva. Inoltre se la società si scioglie, l’eventuale riparto è assoggettato a imposte per i soci e se affermativo può essere neutralizzato provvedendo al pagamento dell’ulteriore imposta sostitutiva del 13%?
A. D. - Treviso

La trasformazione agevolata in società semplice disposta dai commi 100 e seguenti della legge 197/2022 è consentita solamente alle società che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la gestione di beni immobili. Prima di analizzare il caso in termini di norma anti abuso, occorre stabilire se la società, che possiede esclusivamente un terreno edificabile iscritto tra le rimanenze (e dunque oggetto dell’attività propria dell’impresa), possa qualificarsi tra i soggetti che svolgono attività di "gestione" di beni immobili o non debba invece essere annoverata tra le imprese di costruzione. L’esatta qualificazione soggettiva dipende da informazioni (attività svolta negli anni precedenti, svolgimento di opere intese a rendere edificabile il terreno, permessi e autorizzazioni urbanistiche e altro) non desumibili dal quesito. Ipotizzando che la società possegga il requisito soggettivo e che dunque abbia svolto e svolga attività di "gestione immobiliare", si osserva quanto segue. La descritta trasformazione comporta il passaggio dei beni dalla sfera d’impresa a quella privata, con conseguente tassazione sostitutiva dei plusvalori. Nella successiva cessione dell’area edificabile, la società assumerà come costo fiscalmente riconosciuto del bene, quello assoggettato all’imposta sostitutiva. Nel caso specifico, essendo questo effetto agevolativo previsto ex lege, non si ravvisano elementi di "abusività" nel passaggio del terreno alla società semplice con pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta, salvo che non vi siano ulteriori elementi che non sono stati riportati nel quesito. Inoltre, si conferma che le eventuali riserve in sospensione d’imposta esistenti al momento della trasformazione dovranno essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 13%.

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