Controlli e liti

Inammissibile il ricorso dell’ex liquidatore della società cancellata

Per la Ctr Piemonte 526/2/2022 il rischio di incorrere in responsabilità penale non legittima ad agire

di Marcello Maria De Vito

L’impugnazione proposta dall’ex liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese è inammissibile poiché il potere di rappresentanza presuppone che la società esista e, inoltre, agendo in giudizio, l’ex liquidatore si attribuisce una qualifica inesistente, poiché venuta meno a seguito della cancellazione della società. Sono questi i principi riaffermati dalla Ctr del Piemonte con la sentenza n. 526/2/2022 (presidente Masia e relatore Rinaldi).

L’agenzia delle Entrate notificava a una società estinta un avviso di accertamento mediante notifica dell’atto all’ex liquidatore. Questi impugnava l’atto deducendo, oltre ai motivi di merito, l’incostituzionalità dell’articolo 28, comma 4, Dlgs 175/14, per due motivi:

ingiustificata disparità di trattamento tra Fisco e creditori privati;

mancata previsione del diritto di difesa in capo all’ex rappresentante della società cessata, violando in tal modo gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

La Ctp di Torino dichiarava l’inammissibilità del ricorso poiché, quanto alla società, il ricorrente non era socio e quindi era privo di legittimazione processuale, essendo cessato dalla carica con la cancellazione della società. Quanto alla persona del liquidatore, invece, dichiarava la carenza di interesse ad agire in quanto l’atto non conteneva pretese nei suoi confronti.

L’ex liquidatore impugnava la sentenza, in proprio e quale ex rappresentante della società, affermando che egli deve, non solo poter ricevere le notifiche degli atti, ma anche poter opporsi agli stessi. Deduceva inoltre che l’interesse ad agire andava ravvisato nel proprio interesse personale a non subire le conseguenze penali che le contestazioni dell’Agenzia potevano determinare. L’ufficio resisteva, affermando l’inammissibilità dell’appello.

La Ctr osserva che la Cassazione è ferma nel ritenere inammissibili le impugnazioni proposte dagli ex rappresentanti legali di società estinte, poiché il potere di rappresentare una società presuppone che essa sia giuridicamente esistente. La qualifica di rappresentante legale della società viene meno a seguito della sua estinzione. Quanto, poi, all’impugnazione proposta personalmente dall’ex liquidatore, la Ctr precisa che l’ipotetica possibilità di incorrere in responsabilità penale non integra alcuna legittimazione ad agire o processuale, atteso che l’atto non contiene pretese nei confronti dell’ex liquidatore.

Pertanto la Ctr dichiara l’inammissibilità dell’appello.

La pronuncia ribadisce principi di legittimità consolidati secondo i quali, l’estinzione della società prima della notifica dell’accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della capacità processuale della società e il difetto di legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentare la società, con conseguente improponibilità dell’impugnazione per inesistenza del ricorrente, vizio che è rilevabile anche d’ufficio (Cassazione 33278/18; 5736/16; 20252/15).

Le società estinte
La società estinta
Una volta ultimata l’attività di liquidazione e approvato dai soci il bilancio finale di liquidazione, il liquidatore richiede la cancellazione della società al registro delle imprese. Con la cancellazione la società è estinta per ogni aspetto giuridico quindi non potrà essere citata in causa da alcun creditore, né ottenere soddisfazione per crediti non riscossi. Solo all’Agenzia sono concessi cinque anni in più per accertare e riscuotere crediti tributari notificando atti alla società seppur essa sia cessata.

Il principio consolidato
La Cassazione è ferma nel ritenere inammissibili le impugnazioni proposte beu confronti di questi accertamenti dagli ex rappresentanti legali di società estinte, poiché il potere di rappresentare una società presuppone che essa sia giuridicamente esistente. La qualifica di rappresentante legale della società viene meno a seguito della sua estinzione.

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