Diritto

Atto di trust e legge applicabile decidono la tassazione degli apporti

La circolare 34/E conferma il prelievo se i beneficiari sono titolari di diritti pieni

di Angelo Busani

La lettura della circolare sul trust (la 34/E del 20 ottobre 2022, di cui Il Sole 24 Ore ha dato notizia il 21 ottobre) è stata trepidamente attesa per 14 mesi in ragione dei notevoli chiarimenti che avrebbe potuto contenere, in quanto preannunciati dal documento messo in consultazione dall’agenzia delle Entrate l’11 agosto 2021. Il documento offre certamente alcune importanti novità, ma solleva tutta una serie di problemi interpretativi che non mancheranno di attivare aspre discussioni e che – è facile presumerlo – daranno nuovamente adito a faticosi e lunghi percorsi di giurisprudenza.

Ci si riferisce, in particolare, al passaggio della circolare nel quale, dopo l’affermazione che, in via di principio, non sono più tassabili le attribuzioni al trust, in quanto sono imponibili quelle effettuate dal trustee a favore dei beneficiari, viene sancito che l’imposta di donazione comunque continua ad applicarsi “in entrata” nel caso in cui «i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell’istituzione del trust».

È poi ulteriormente specificato nella circolare che si tratta delle ipotesi in cui i beneficiari «abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell’atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante».

Viene in mente, ad esempio, il classico caso del trust istituito in Italia e disciplinato dalla legge di Jersey, il cui articolo 43, al paragrafo 3, conferisce ai beneficiari titolari di posizioni vested (cioè certe e definite) di «require the trustee to terminate the trust and distribute the trust property» nonostante qualsiasi clausola contrastante con questo principio sia contenuta nell’atto istitutivo. Ebbene, qualora ricorra un’evenienza del genere sarà difficile sottrarsi all’applicazione dell’imposta di donazione al momento di apporto di patrimonio al trust.

La scrittura dell’atto istitutivo

La citata affermazione della circolare 34/E origina una serie di importanti considerazioni:

per l’ennesima volta si conferma quanto sia delicato il tema della confezione dell’atto istitutivo del trust e quanto sia pericoloso (come non di rado accade) scaricare una bozza qualsiasi da Google e riempirla con i nominativi delle persone interessate nel caso concreto: a seconda di come l’atto si scrive e come esso si incrocia con la legge applicabile, ne esce la individuazione del momento di debenza della tassazione proporzionale “in entrata” del trust anziché “in uscita” o viceversa;

a seconda di come si scrive l’atto istitutivo del trust, cambia dunque il momento nel quale il presupposto impositivo si manifesta; quindi, nelle situazioni di fatto in cui sia possibile effettuare una scelta, si potrà a continuare nella prassi finora seguita di tassare “in entrata” il patrimonio vincolato in trust.

La tassazione in entrata può essere molto conveniente: infatti consente di utilizzare le attuali aliquote (notoriamente assai moderate), sterilizzando il rischio del loro aumento in futuro, e di applicarle al valore odierno del patrimonio apportato in trust (e non al valore delle attribuzioni che il trustee effettuerà a suo tempo a vantaggio dei beneficiari). Insomma, al momento dell’uscita dal trust, qualunque sia la composizione del patrimonio del trust e qualunque valore esso abbia, non dovrà più essere assolta alcuna tassazione.

I trust già istituiti

Non tragga in inganno il passaggio della circolare 34/E nel quale, con riferimento ai trust istituiti prima della emanazione della circolare, si consente di non pagare imposte in uscita se si sono pagate imposte in entrata e vi è identità tra i beneficiari e il patrimonio “iniziali” e i beneficiari e il patrimonio “finali” (oppure, in caso di non identità, si consente di dedurre dall’imposizione in uscita quella applicata in entrata).

Si tratta infatti di una previsione, evidentemente dettata da ragioni equitative, che la circolare 34/E appunto limita ai trust istituiti in passato e che non ripete per i trust del futuro. A conferma, valga il fatto che la circolare stessa ribadisce a chiare lettere quanto già affermato in passato (nella circolare 48/E del 2007) e cioè che «il trust è un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa», ciò da cui deriva la conclusione che il trust si tassa o all’inizio o alla fine, ma non certo due volte (e che dunque sono ininfluenti le vicende soggettive e oggettive che accadano durante la vigenza del trust).


L'evoluzione normativa e giurisuprudenziale
1 Sì dell'Agenzia all'applicabilità
Da quando il dl 262/2006 ha reintrodotto l’imposta di donazione si discute sull'applicazione agli atti istitutivi di “vincoli di destinazione” (inclusi gli atti di apporto di patrimonio al trust). Il primo orientamento dell’Agenzia delle Entrate fu nel senso dell'applicabilità. Agenzia delle Entrate, circolari 48/2007e 32008

2 Giurisprudenza divisa
La giurisprudenza di merito per lo più contestò l'orientamento dell'Agenzia, nel senso dell'applicabilità dell’imposta di donazione (e delle imposte ipotecaria e catastale) all'atto di dotazione del trust, mentre, la Cassazione, all'inizio, lo avallò. Cassazione, ordinanze 3735/2015, 3737/2015, sentenza n. 4482/2016

3 La Cassazione ci ripensa
La Cassazione ha poi parzialmente mutato il proprio orientamento, distinguendo i casi in cui riteneva subito applicabile l'imposta di donazione dai casi in cui l'apporto al trust veniva inteso come fattispecie in cui non era intuibile una manifestazione di capacità contributiva. Cassazione, sent. 13626/2018 (la prima in questo senso)

4 Imposta non applicabile
Con un ulteriore svolta (iniziata con l'ordinanza 1131/2019 e con la sentenza 15453/2019 e da lì più volte ribadita) la Cassazione ha ritenuto inapplicabile l'imposta di donazione all'atto di dotazione del trust. L'Agenzia delle Entrate si è adeguata, sia pure con alcuni “distinguo”. Agenzia delle Entrate, circolare 34/2022

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